Cassazione Civile, Ordinanza n. 04100/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una persona fisica per somme asseritamente dovute alla chiusura di rapporti negoziali qualificati in origine come contratto di deposito e contratto di agenzia. La società chiedeva il pagamento delle merci prelevate dal deposito e di una fattura di euro 18.551,17 emessa per la 'chiusura delle rimanenze', relative a beni non restituiti nonostante diffida. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo solo in parte, escludendo la spettanza di tale ultima fattura per mancanza di un accordo tra le parti che consentisse di fatturare le merci non restituite. In appello la società otteneva riforma della decisione, con riconoscimento della debenza anche di quella somma, sul presupposto che tra le parti vi fosse un accordo per fatturare le merci non restituite in modo analogo al contratto estimatorio. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando violazione degli artt. 274, 189, 345 e 112 c.p.c. per avere la corte d'appello, qualificando il rapporto come contratto estimatorio, introdotto una domanda nuova in appello; secondo, denunciando violazione dell'art. 1556 c.c. per avere la corte territoriale sussunto erroneamente la fattispecie nel contratto estimatorio anziché nel deposito. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e autosufficienza, essendo le censure formulate in modo generico senza adeguata riproduzione o sintesi del contenuto degli atti e del testo contrattuale; il secondo perché mirava in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e dell'interpretazione del rapporto, quindi un sindacato sul merito precluso in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché il ricorrente non aveva chiaramente esposto né riportato il contenuto del testo contrattuale e degli atti richiamati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente tendeva a contrapporre una propria lettura della vicenda fattuale a quella compiuta dalla corte d'appello, chiedendo un riesame del fatto estraneo al giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica verifica nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la novità della domanda in appello; la Corte non affronta il profilo nel merito per difetto di specificità del motivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta introduzione di una domanda nuova; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte afferma che impone al ricorrente un onere di chiara esposizione dei fatti e degli atti rilevanti, con specifica riproduzione o quantomeno sintesi del loro contenuto, a pena di inammissibilità.
Richiamato come norma sulla quale si fondava il secondo motivo; la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e intelligibili sulla sola base dell'atto introduttivo: è inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni generiche senza riportare o sintetizzare gli atti e i documenti decisivi richiamati.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito o una diversa ricostruzione dei fatti: se la censura mira in sostanza a sostituire l'interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito, il motivo è inammissibile in cassazione.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a ricercare autonomamente negli atti processuali il contenuto necessario a comprendere la censura: grava sulla parte l'onere di consentire il controllo immediato della decisività delle deduzioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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