Cassazione Penale, Sentenza n. 5910/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ammissione alla messa alla prova e della sentenza di proscioglimento per presunta omissione, nel programma di trattamento, di prescrizioni relative all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (deposito incontrollato di rifiuti speciali), in violazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis, 464-quater e 464-septies cod. proc. pen.; il Procuratore generale inoltre deduce la legittimazione ad impugnare l'ordinanza unitamente alla sentenza per omessa comunicazione del provvedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova (anche se non comunicata) insieme alla sentenza; ha stabilito che la prescrizione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è requisito indefettibile per l'ammissione alla messa alla prova e che tale obbligo non è surrogabile dall'affidamento al servizio sociale o dal lavoro di pubblica utilità. Poiché il provvedimento di ammissione alla prova e la sentenza di proscioglimento non contenevano la prescrizione necessaria (es. bonifica o regolarizzazione dell'area), la Corte ha annullato gli atti e ha disposto la trasmissione al Tribunale di Messina affinché, in fase di messa alla prova, accerti l'effettiva esecuzione delle condotte riparatorie ovvero le prescriva specificandone contenuto e termini oltre alle altre prescrizioni di legge
Norme richiamate
"La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'inosservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali"
La norma richiede come elemento necessario e non opzionale la prestazione di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; affidamento al servizio sociale e lavoro di pubblica utilità sono "altresì" prescrizioni aggiuntive e non sostitutive
"Il programma di trattamento allegato all'istanza di messa alla prova 'in ogni caso prevede: [...] b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni'"
La disciplina processuale conferma che il programma deve prevedere prescrizioni specifiche e autonome dirette ad elidere o attenuare le conseguenze del reato
art. 464-quater cod. proc. pen.
"Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova"
Attribuisce legittimazione al Procuratore generale per impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova; la Corte ha confermato tale legittimazione
"In conformità a quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza"
In caso di mancata comunicazione dell'ordinanza di ammissione alla prova, il Procuratore generale può dedurre i vizi sia dell'ordinanza sia della sentenza con un unico ricorso
art. 464-quinquies cod. proc. pen., comma 1
"Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti"
Il giudice è tenuto a fissare termini e prescrizioni specifiche per l'adempimento delle condotte riparatorie o risarcitorie
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (ex d.lgs. n.156/2006 richiamato in motivazione)
Norma sostanziale che incrimina la gestione di rifiuti non autorizzata; nella fattispecie rendeva concretamente possibile l'adozione di misure riparatorie come la bonifica dell'area o la regolarizzazione
Massime di principio
- Il Procuratore generale è legittimato a impugnare l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e, se l'ordinanza non è stata comunicata, può impugnare insieme la sentenza per dedurre i vizi relativi all'ammissione
- La messa alla prova richiede necessariamente prescrizioni volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; tali misure sono condizione autonoma e indefettibile per l'ammissione e per il buon esito della prova
- L'affidamento al servizio sociale e la prestazione di lavoro di pubblica utilità sono obblighi aggiuntivi e non possono sostituire le condotte riparatorie o la bonifica del danno causato dal reato
- In reati ambientali o di gestione illecita di rifiuti, il giudice deve valutare la possibilità concreta di eliminare il danno (es. bonifica, rimozione rifiuti, regolarizzazione) e prescriverla nel programma di trattamento con tempi e modalità precisi
- Se il programma di messa alla prova omette le prescrizioni riparatorie obbligatorie, il provvedimento è viziato e il giudice di legittimità può annullare con rinvio affinché il giudice di merito integri il programma e verifichi l'adempimento
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