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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14058/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria contestava a una cooperativa operante nella logistica e distribuzione merci, per più annualità, di aver partecipato a un sistema di interposizione illecita di manodopera realizzato tramite una società terza e altre cooperative, con emissione di operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti e indebita deduzione di costi e detrazione dell'IVA. Per il solo anno d'imposta 2013 veniva notificato avviso di accertamento per indebita detrazione IVA e sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR confermava, ritenendo non provata la fittizietà dell'interposizione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata valutazione delle censure dell'Ufficio; 2) omesso esame di fatti decisivi e di plurimi indizi documentali che avrebbero dimostrato la fittizietà dei rapporti e l'assenza di autonoma organizzazione e rischio d'impresa; 3) nullità per avere la CTR attribuito rilievo all'archiviazione penale, senza considerare l'autonomia tra giudizio penale e tributario e senza apprezzamento critico degli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente motivato in modo completo e non apodittico, richiamando sia le risultanze della fase ispettiva e del giudizio di merito sia la documentazione prodotta dalla contribuente, escludendo in fatto la prova dell'interposizione fittizia di manodopera e dell'inesistenza delle operazioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo indicando le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto; inoltre la doglianza riguardava, in sostanza, il mancato esame di singoli elementi istruttori e non di un fatto storico decisivo non considerato. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario, ma può essere liberamente apprezzato come elemento indiziario; la CTR, nel valorizzarlo insieme agli altri dati, si è attenuta a tale principio. Nessuna pronuncia sulle spese per difetto di attività difensiva della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura dedotta per nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione a vizi motivazionali o di violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in caso di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • artt. 1, 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità/motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'apparenza o mancanza della motivazione della sentenza.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale della ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del contenuto della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, limita la proponibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    Rende applicabile la disciplina sulla doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    Ha riformulato il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti oggi applicabili.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012

    Richiamato quale base normativa delle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo per censurare l'apprezzamento delle prove.

  • artt. 409, 530 e 654 c.p.p.

    Richiamati per sostenere l'irrilevanza o l'autonomia del giudizio tributario rispetto alle vicende del procedimento penale.

Massime di principio

  • La motivazione è adeguata quando il giudice di merito espone, in modo coerente e non meramente assertivo, le ragioni per cui ritiene non provata la fattispecie contestata, dando conto degli elementi istruttori essenziali e del percorso logico seguito.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame non può consistere nella mera critica al mancato apprezzamento di singoli documenti o indizi: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, effettivamente discusso tra le parti.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il decreto di archiviazione penale non produce preclusioni nel giudizio tributario, ma il giudice tributario può utilizzarlo come elemento indiziario, valutandone liberamente la portata dimostrativa insieme agli altri elementi di causa.
  • La qualificazione di un rapporto come appalto genuino o interposizione fittizia di manodopera dipende da un accertamento in fatto sulla reale organizzazione dei servizi, sul potere direttivo e sulla prova concreta della fittizietà, non bastando meri indizi astratti o contestazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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