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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32996/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, una banca era stata ingiunta a pagare una somma di denaro e a consegnare documentazione contabile relativa a un conto corrente e a un deposito titoli intestati a una de cuius, beni poi rivendicati dal ricorrente in qualità di erede testamentario risultante da un testamento posteriore pubblicato. La banca, pur non contestando in astratto il debito e l'obbligo di consegna, aveva opposto che era pendente altro giudizio ereditario sulla validità del testamento successivo e sulla titolarità dei beni, giudizio riunito ad altra causa del medesimo tribunale. Il Tribunale, ravvisata una connessione tra le cause, aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della causa pregiudiziale. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione degli artt. 40 e 295 c.p.c., perché mancavano i presupposti per la sospensione necessaria; 2) contrasto con la giurisprudenza di legittimità, in particolare con il principio secondo cui il testamento pubblicato produce effetti immediati e non necessita di un previo accertamento della sua autenticità, sicché la controversia sulla validità del testamento non sarebbe pregiudiziale rispetto al giudizio di pagamento; inoltre la banca, non essendo erede né legittimario, non sarebbe legittimata a contestare il testamento e dovrebbe comunque pagare il soggetto che appare erede sulla base del titolo testamentario pubblicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza e ha confermato la sospensione del processo disposta dal Tribunale. Ha affermato che la causa sulla nullità del testamento, dal quale il ricorrente trae la propria legittimazione a chiedere il pagamento alla banca, costituisce pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto al giudizio di pagamento, perché incide direttamente sulla legittimazione attiva dell'odierno ricorrente. Ha altresì precisato che la presenza della banca, quale terzo rispetto al giudizio ereditario, non esclude la sospensione ex art. 295 c.p.c.; il principio della necessaria coincidenza soggettiva tra i due giudizi ammette un correttivo quando nel giudizio sospeso vi sia un soggetto ulteriore e il titolo posto a base della domanda sia esso stesso oggetto del giudizio pregiudiziale, così da evitare il rischio di contrasto di giudicati. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con spese rimesse al definitivo e con l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera quando la decisione della causa dipenda dalla definizione di altra controversia che costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile e comporti rischio di contrasto di giudicati; la pregiudizialità deve essere tecnica e concreta.

  • art. 40 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla riunione delle cause, ma il suo mancato utilizzo non impedisce la sospensione necessaria se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere che una questione solo logicamente pregiudiziale non giustifica la sospensione necessaria; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto.

  • art. 1189 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il pagamento al creditore apparente libererebbe il debitore in buona fede; la Corte non ne fonda la decisione, valorizzando invece la pregiudizialità della lite sul titolo.

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993

    È invocato dal ricorrente come base dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione contabile.

  • art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003

    È invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di accesso ai dati e documenti bancari.

  • art. 8 d.lgs. n. 196 del 2003

    È invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di accesso ai dati e documenti bancari.

  • art. 9 d.lgs. n. 196 del 2003

    È invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di accesso ai dati e documenti bancari.

  • art. 10 d.lgs. n. 196 del 2003

    È invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di accesso ai dati e documenti bancari.

  • art. 1831 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la morte della correntista avrebbe determinato l'estinzione del rapporto e la chiusura del conto.

  • art. 620 c.c., comma 5

    È richiamato dal ricorrente, insieme alla giurisprudenza di legittimità, per affermare che il testamento pubblicato costituisce titolo immediato di acquisto per erede e legatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è legittima solo quando la decisione della causa dipenda da un'altra controversia che costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile e la cui definizione possa evitare il rischio di giudicati contrastanti.
  • La pregiudizialità rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c. non si identifica con un semplice collegamento fattuale o con una pregiudizialità meramente logica; occorre un nesso di stretta consequenzialità tra le statuizioni.
  • La regola della necessaria coincidenza delle parti nei due giudizi subisce un correttivo quando nel giudizio sospeso vi sia un soggetto ulteriore e il medesimo titolo dedotto a fondamento della domanda sia oggetto della causa pregiudiziale.
  • Quando la validità del titolo costitutivo della legittimazione attiva è contestata in un autonomo giudizio, il processo sulla pretesa fondata su quel titolo può essere sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione sulla sua validità.
  • Il debitore convenuto non è sottratto alla sospensione necessaria solo perché sia un terzo rispetto alla lite sul titolo, se la decisione di quella lite incide direttamente sulla legittimazione del creditore che agisce contro di lui.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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