Cassazione Civile, Ordinanza n. 34295/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il saldo di una fattura relativa alla fornitura di una linea di produzione di pannelli sandwich. La controparte ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, un proprio credito da portare in compensazione e deducendo profili di mutamento della causa petendi e di mancata considerazione di prove e contestazioni. Il tribunale ha accolto la domanda monitoria; la corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo che il credito opposto in compensazione fosse contestato e quindi non idoneo alla compensazione legale, che la domanda riconvenzionale fosse rimasta indeterminata nel titolo e che, comunque, anche l'eventuale compensazione giudiziale non avrebbe eliminato il credito azionato. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha denunciato: violazione delle norme sul contenuto degli atti e sul riparto dell'onere probatorio, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per il preteso mutamento della causa petendi, erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., mancata considerazione delle prove dedotte, e violazione dell'art. 1243 c.c. per il mancato riconoscimento della compensazione giudiziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, non autosufficiente e sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, oltre che perché non colpivano una delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente si era limitata a contrapporre la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito, senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, richiamando atti e documenti senza trascriverli in modo adeguato e senza indicarne con precisione la collocazione processuale. Ha inoltre osservato che le censure sul vizio motivazionale erano formulate oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché miravano a contestare illogicità, contraddittorietà e valutazione delle prove. Infine ha evidenziato che la ricorrente non aveva efficacemente censurato la ratio decidendi autonoma secondo cui, anche ove applicabile la compensazione giudiziale, la creditrice sarebbe comunque rimasta tale per l'importo ingiunto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per dedurre un preteso vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia legato al mutamento della causa petendi; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato in tema di principio di non contestazione; la Corte ribadisce che esso riguarda le allegazioni in fatto e la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.
Richiamato per sostenere la compensazione giudiziale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile e perché non viene attaccata una ratio decidendi autonoma.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per denunciare vizi della sentenza; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato tra le norme processuali indicate dalla ricorrente; non viene svolta una specifica verifica nel merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato con riferimento alle memorie istruttorie e alle contestazioni/istanze probatorie; la Corte osserva che le doglianze erano generiche e non autosufficienti.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle richieste istruttorie; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la doglianza mira in sostanza a una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso è inammissibile quando non trascrive e non localizza con precisione gli atti e documenti richiamati, impedendo il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato dalla ricorrente per denunciare nullità processuali; la Corte ritiene le doglianze formulate in modo non specifico e quindi inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione di legge sostanziale; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non consente di censurare illogicità, contraddittorietà o errata valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti e delle prove senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Chi deduce la violazione degli artt. 115, 2697 o 1243 c.c. deve indicare con precisione dove e come la questione sia stata devoluta ai giudici di merito e deve censurare tutte le rationes decidendi poste a base della decisione.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni in fatto e la sua applicazione è apprezzamento riservato al giudice di merito; non può essere trasformato in un motivo per ottenere una nuova valutazione istruttoria in cassazione.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di lamentare semplicemente motivazione illogica, contraddittoria o errata valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a rivalutare il merito della controversia o a sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella compiuta dal giudice di appello.
- Per l'ammissibilità del ricorso è necessario rispettare l'onere di autosufficienza: gli atti e i documenti richiamati devono essere trascritti o localizzati in modo preciso, così da consentire alla Corte il controllo diretto senza ricerche esplorative.
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