Cassazione Civile, Ordinanza n. 34336/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce all'interno di una società in nome collettivo composta da più familiari. Il socio ricorrente aveva chiesto in via cautelare e poi in giudizio di merito di poter consultare le scritture contabili e i documenti sociali, ritenendo che l'amministrazione fosse stata illegittimamente affidata a uno dei soci. Nel frattempo gli altri soci gli avevano comunicato una delibera di esclusione dalla società, fondata, tra l'altro, sull'asserita indebita detenzione e utilizzazione di un immobile di proprietà sociale, che sarebbe stato concesso in comodato a una società terza da lui partecipata. Il tribunale aveva annullato la delibera di esclusione e ordinato la reintegrazione del socio. In appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo valida la legittimazione processuale della società tramite il socio amministratore in prorogatio e ritenendo provata una grave inadempienza del socio escluso per l'uso dell'immobile sociale e la sua concessione a terzi. Con il ricorso per cassazione il socio escluso ha denunciato: 1) la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in appello, poiché non era stata citata una delle socie; 2) la violazione delle norme civilistiche e societarie per avere la Corte d'appello applicato alla società di persone il principio della prorogatio dei poteri dell'amministratore scaduto; 3) l'omesso esame di fatti decisivi e la falsa valutazione delle prove in ordine alla pretesa detenzione dell'immobile, all'asserito comodato e alla gravità dell'inadempimento posto a base dell'esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in tema di società personali, opera anche il principio generale della prorogatio dei poteri dell'amministratore fino alla sua sostituzione, principio ricavabile dall'art. 2274 c.c.; pertanto la socia che aveva conferito la procura alla società in appello conservava legittimazione a rappresentarla. Conseguentemente era infondata anche la doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio, poiché la società risultava validamente rappresentata nel giudizio di appello. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura che mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, osservando che l'omesso esame di elementi di prova non equivale all'omesso esame di un fatto decisivo e che il cattivo apprezzamento delle prove non è deducibile come vizio di legittimità. Ha inoltre rilevato il difetto di specificità del ricorso nella parte in cui contestava il contratto di locazione, non essendo stato riprodotto in modo completo il contenuto degli atti richiamati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base del ricorso cautelare introduttivo volto ad ottenere l'esame dei documenti sociali.
Invocato per sostenere la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio.
Invocato per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio in appello.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità dell'applicazione analogica del principio di prorogatio alle società personali.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il mandato si estingue per scadenza del termine, escludendo la prorogatio.
Richiamato dal ricorrente nella critica all'applicazione della prorogatio nella società di persone.
Richiamato dal ricorrente nella censura sul regime dei poteri degli amministratori della società di persone.
Richiamato dal ricorrente nella censura sul regime societario applicabile.
La Corte lo assume come norma che, nelle società di persone, esplicita l'applicabilità del principio generale della prorogatio dei poteri degli amministratori fino alla loro sostituzione.
Richiamato nella sentenza per valutare la legittimità del recesso di una socia, ritenuto comunque irrilevante ai fini decisori principali.
Richiamato come norma che disciplina la grave inadempienza del socio quale causa di esclusione dalla società.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione della disciplina applicabile alle società personali.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione della disciplina dei poteri di rappresentanza della società.
Richiamato come termine di raffronto dal ricorrente e dalla Corte per discutere la prorogatio degli amministratori.
Richiamato dal ricorrente nel contestare la qualificazione del rapporto relativo all'immobile.
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte con riferimento alla disciplina del comodato.
La Corte lo richiama, insieme all'art. 1810 c.c., per affermare che la concessione del bene a terzi e il mancato rilascio integrano violazione degli obblighi del comodatario.
Richiamato dalla Corte, unitamente all'art. 1804 c.c., per qualificare come inadempimento la condotta del comodatario che non restituisce il bene e lo concede a terzi.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sull'uso e sulla detenzione dell'immobile.
Richiamato dal ricorrente per censurare il ricorso a presunzioni sull'uso dell'immobile.
Richiamato dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo sulla detenzione e sull'inadempimento.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un'erronea valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è deducibile con tale norma il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o prove liberamente valutate come legali.
Richiamato dalla Corte per il principio di sinteticità della motivazione, in forma di rinvio a precedenti conformi.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi di ricorso.
Usato per denunciare nullità della sentenza per errori sul contraddittorio.
Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ribadisce l'ambito ristretto, non estensibile alla mera rivalutazione delle prove.
Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione e necessità di specifica indicazione del contenuto degli atti richiamati.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società di persone il principio della prorogatio dei poteri dell'amministratore opera, in mancanza di valida sostituzione, anche oltre la scadenza del termine originariamente previsto, con conseguente conservazione della legittimazione rappresentativa della società.
- La censura per mancata integrazione del contraddittorio presuppone che manchi una valida rappresentanza processuale della parte necessaria; se la società è validamente rappresentata dall'amministratore in prorogatio, la doglianza non può essere accolta.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del compendio probatorio: l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non equivale all'omesso esame di un fatto decisivo già considerato dal giudice.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia disapplicato prove legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili; non basta contestare il merito della valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano le censure, soprattutto quando si denunci un travisamento documentale.
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