Cassazione Civile, Ordinanza n. 23114/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite riguarda un terreno sito in Messina, località Pace, contrada Piano Raffa, per il quale due soggetti avevano inizialmente promosso un giudizio chiedendo la declaratoria di proprietà per usucapione; successivamente i ricorrenti erano intervenuti autonomamente nel processo, sostenendo di avere usucapito una porzione del medesimo bene. Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda principale sia quella degli intervenienti, ritenendo insussistente la legittimazione passiva dell'ente indicato e, comunque, la mancata titolarità del bene in capo ad esso. In appello, i ricorrenti avevano chiesto una supplementare c.t.u., l'accertamento della proprietà originaria dell'intera particella in capo all'ente e la declaratoria di usucapione della porzione da loro posseduta, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile l'incidentale, confermando la decisione di primo grado e compensando le spese. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 105 c.p.c. e delle norme sulle impugnazioni, sostenendo che la loro posizione di intervenienti autonomi impedisse il giudicato sulle domande altrui e imponesse la decisione nel merito sulla loro domanda; 2) violazione degli artt. 1158 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che l'azione di usucapione poteva essere proposta contro chiunque contestasse il diritto e che vi fosse comunque interesse ad agire; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito; 4) violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina speciale invocata sull'origine dell'intestazione del bene, contestando la conclusione della Corte d'appello circa la carenza di legittimazione passiva dell'ente e chiedendo una diversa lettura delle risultanze catastali e dei verbali di trasferimento; 5) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione della domanda risarcitoria; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di appello e la mancata applicazione piena del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: l'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c. attribuisce un diritto di impugnazione autonomo, ma non impedisce il passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate o delle parti le cui domande siano state definitivamente rigettate; una volta formatosi il giudicato sul rigetto delle domande delle originarie attrici e delle loro aventi causa, i ricorrenti non avevano più interesse a coltivare la domanda di usucapione nei loro confronti, con conseguente correttezza della declaratoria di difetto di legittimazione passiva nei loro confronti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo esame del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità/autosufficienza sia perché la questione risarcitoria non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente localizzata nel processo. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dai motivi precedenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti; tuttavia, poiché uno dei controricorrenti era ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha precisato che la metà dei compensi doveva essere liquidata in favore dell'Erario e l'altra metà al difensore della parte non ammessa al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
l'intervento autonomo consente al terzo di far valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale della controversia e di proporre impugnazione autonoma, ma non elimina il giudicato formatosi sulle statuizioni non impugnate o su domande distinte e autonome.
richiamato nel contesto delle impugnazioni e del giudicato conseguente al rigetto di una domanda autonoma.
l'interventore autonomo, titolare di un interesse proprio, può proporre impugnazione incidentale tardiva anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale, nei limiti dell'inscindibilità processuale della causa nei suoi confronti.
l'interesse ad agire o a impugnare va valutato in concreto, in relazione all'utilità ricavabile dall'accoglimento del gravame; può venir meno quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere.
richiamato come base dell'azione di usucapione, ma la Corte ha escluso l'utilità della censura per il venir meno dell'interesse a seguito del giudicato formatosi sulle domande delle altre parti.
richiamato nei motivi di omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente arrestato l'esame per difetto di titolarità passiva, oppure ha dichiarato le censure inammissibili/assorbite.
richiamato dalla censura sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
richiamato come fondamento della domanda risarcitoria, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità della questione.
le spese seguono la soccombenza; la censura sulla compensazione è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dai motivi principali rigettati.
d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 130-134
il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione a carico dell'Erario della propria attività, anche se assiste congiuntamente altra parte non ammessa; il rapporto con ciascuna parte resta distinto.
Massime di principio
- Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo assume una posizione processuale propria e può impugnare la sentenza in via autonoma, ma tale autonomia non impedisce il formarsi del giudicato sulle domande o sui capi non impugnati o definitivamente rigettati.
- L'interesse ad agire o a impugnare deve essere concreto e attuale: viene meno quando, per effetto del giudicato o di altra sopravvenienza, l'accoglimento della censura non possa più procurare una utilità giuridicamente apprezzabile.
- La legittimazione passiva in una domanda di usucapione va distinta dall'effettiva titolarità del diritto sul bene, ma se il giudicato ha definitivamente escluso la titolarità dei soggetti evocati in giudizio, la domanda nei loro confronti diventa priva di utilità processuale.
- In cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: la censura deve denunciare un vizio di legittimità, non una diversa lettura di documenti, testimonianze o c.t.u.
- Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica in modo specifico di averle dedotte nei gradi di merito e dove ciò sia avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza.
- La disciplina del patrocinio a spese dello Stato tutela il diritto del difensore alla liquidazione a carico dell'Erario per l'attività svolta in favore della parte ammessa, senza che la difesa congiunta di altro soggetto non ammesso elimini il diritto al compenso nei rapporti interni tra difensore e le singole parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22972/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22974/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22996/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23006/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →