Ordinanza n. 1749/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sant'Antonio Abate sull'istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 7 aprile 2025, prot. n.-OMISSIS- avente ad oggetto l'attivazione e la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'immobile sito in Sant'Antonio Abate (NA), via -OMISSIS- oggetto di procedimento R.E.S.A. n. -OMISSIS-, acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché la valutazione individuale della posizione della ricorrente alla luce dell'art. 1, comma 65, L.R. Campania n. 5/2013 e delle deliberazioni consiliari comunali n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza del 7 aprile 2025 relativa all'attivazione e conclusione del procedimento sull'immobile acquisito al patrimonio comunale e alla valutazione della posizione della ricorrente ai sensi della normativa regionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del silenzio asseritamente serbato dal Comune sull'istanza con cui aveva domandato l'attivazione e la conclusione del procedimento amministrativo relativo a un immobile oggetto di procedimento R.E.S.A. e acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché la valutazione individuale della propria posizione alla luce dell'art. 1, comma 65, l.r. Campania n. 5/2013 e di deliberazioni consiliari comunali. In sede cautelare collegiale ha precisato di non chiedere l'assegnazione dell'immobile, la sospensione dell'ordine penale di demolizione o una pronuncia sostitutiva sulle valutazioni comunali, ma una misura propulsiva e istruttoria volta a impedire che l'inerzia rendesse inutile il giudizio sul silenzio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso e dell'istanza cautelare. Dalla relazione istruttoria comunale è emerso che la demolizione disposta nell'ambito del procedimento R.E.S.A., già avviata, era prossima alla conclusione; inoltre, la Procura aveva autorizzato l'autodemolizione da parte del responsabile dell'abuso. Il Comune ha rappresentato di avere scelto di procedere alla demolizione, anziché conservare e utilizzare il fabbricato per un eventuale interesse pubblico, anche in considerazione del finanziamento previsto per la demolizione. Un sopralluogo della Polizia Municipale aveva confermato l'avvio delle operazioni di demolizione. La ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione anche ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare collegiale. Ha ritenuto decisiva la situazione fattuale documentata dal Comune: la demolizione dell'immobile, già iniziata e autorizzata anche in forma di autodemolizione, era prossima alla definizione, sicché non risultava concretamente possibile conservare e utilizzare il fabbricato, neppure in funzione di un eventuale interesse pubblico. La decisione cautelare è stata adottata alla luce delle argomentazioni già contenute nel decreto presidenziale e della relazione istruttoria comunale. Il giudizio sul silenzio è stato rinviato alla trattazione di merito in camera di consiglio il 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale conseguente all'abuso edilizio.
art. 1, comma 65, l.r. Campania n. 5/2013
Indicato quale parametro normativo per la valutazione individuale della posizione della ricorrente, senza che l'ordinanza ne definisca in questa fase cautelare la portata applicativa.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione di una misura propulsiva nel giudizio avverso il silenzio richiede che essa conservi una concreta utilità rispetto alla decisione di merito; tale utilità viene meno, allo stato degli atti, quando l'attività materiale oggetto della controversia sia già stata avviata e risulti prossima alla conclusione.
- La tutela cautelare non può tradursi nell'assegnazione del bene o nella sostituzione del giudice alle valutazioni riservate all'amministrazione; può tuttavia essere richiesta per preservare l'effettività della decisione sul silenzio, purché sussista una situazione concreta nella quale l'inerzia amministrativa possa ancora essere utilmente contrastata.
- La documentazione istruttoria formata dall'amministrazione e confermata da sopralluoghi degli organi comunali può essere valorizzata dal giudice cautelare per accertare l'assenza, allo stato, di una concreta possibilità di conservazione o utilizzazione del manufatto.
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