Cassazione Penale, Ordinanza n. 20044/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p. impugnata nei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le censure non rientrano tra i motivi consentiti; inoltre la doglianza sulla mancata esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, siano proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa alle cause di proscioglimento e al vizio di motivazione sulla colpevolezza è stata considerata estranea ai limiti legali dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nella sentenza di patteggiamento
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena
contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono ammessi solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio di motivazione su tale punto non è censurabile in cassazione nei limiti del ricorso
indicata come norma processuale che regola la trattazione del ricorso
in caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
fonte introduttiva della limitazione dei motivi di ricorso contro il patteggiamento
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo se non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Il consenso prestato al patteggiamento comporta la rinuncia a far valere eccezioni di nullità e censure incompatibili con la logica dell'accordo, salvo i limitati profili espressamente ammessi dalla legge.
- Nel patteggiamento il giudice deve comunque controllare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale motivazione insufficiente su tale controllo non è di regola deducibile in cassazione oltre i limiti legali del mezzo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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