Cassazione Penale, Ordinanza n. 19888/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre contro la sentenza del Tribunale di Massa, pronunciata in funzione di giudice d'appello, che aveva solo ridotto il trattamento sanzionatorio confermando per il resto la condanna per minaccia. Il ricorso deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in modo generico un travisamento della prova: in particolare, si contestava la rilevanza dell'ammissione dell'imputata di aver inviato il messaggio vocale e si lamentava il difetto di genuinità del file. La Corte rileva però che tali censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, fondata non solo sull'ammissione ma anche sul mezzo utilizzato per veicolare la minaccia e sul riconoscimento della voce da parte dei genitori della persona offesa.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È richiamato come base per le conseguenze economiche della inammissibilità del ricorso.
Il reato oggetto di conferma è la minaccia.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di profili di colpa collegati all'inammissibilità dell'impugnazione e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a dedurre in modo generico il travisamento della prova: la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e indicare in modo specifico il dato probatorio decisivo asseritamente travisato.
- La doglianza sulla genuinità di un file o di una prova documentale, se formulata in termini meramente ipotetici o assertivi, non è idonea a scardinare una motivazione che si fondi su plurimi elementi convergenti di responsabilità.
- Quando la sentenza impugnata sorregge l'affermazione di responsabilità su più autonome basi argomentative, il ricorso deve investire tutte le rationes decidendi rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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