Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19879/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena nei confronti dell'imputato per una pluralità di episodi qualificati come concorso in rapina, sostituzione di persona, furto con strappo e lesioni personali volontarie. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che il giudice non avrebbe motivato sull'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è quindi motivo non consentito. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, tale valutazione risultava essere stata compiuta nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità de plano e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento, nel cui ambito si inserisce la sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come base per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua mancata applicazione o mancata motivazione può essere dedotta solo nei limiti consentiti nei ricorsi contro il patteggiamento; in questo caso la censura è stata ritenuta non consentita.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 110, 628 commi 3 e 4, 61 n. 7 c.p.

    qualificazione giuridica dei fatti contestati come concorso in rapina aggravata.

  • artt. 110, 494 c.p.

    qualificazione giuridica dei fatti contestati come sostituzione di persona in concorso.

  • artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, 625 nn. 4 e 5, 61 n. 7 c.p.

    qualificazione giuridica dei fatti contestati come furto con strappo aggravato in concorso.

  • artt. 110, 582, 61 n. 2 c.p.

    qualificazione giuridica dei fatti contestati come lesioni personali volontarie in concorso.

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale elenco è inammissibile.
  • La doglianza con cui si deduca l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile, in sede di ricorso per cassazione, avverso una sentenza di patteggiamento, salvo che si collochi entro i motivi specificamente consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti può essere dichiarata de plano.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non ricorrono ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.