Cassazione Penale, Ordinanza n. 19893/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per sequestro di persona. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo l'assenza di una valida querela; con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando la valutazione del compendio probatorio e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, incentrata sulle dichiarazioni della persona offesa, sul referto di pronto soccorso e sulle annotazioni della polizia giudiziaria. Ha inoltre richiamato la sentenza n. 143 del 2021 della Corte costituzionale, ma senza articolare specifiche censure di legittimità sulla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla procedibilità, perché agli atti risultava il verbale del 7 settembre 2018 contenente la querela della persona offesa resa davanti alla polizia di Stato. Ha poi osservato che il secondo motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, senza dedurre un effettivo travisamento della prova né specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 615 c.p.
È richiamato implicitamente quale reato oggetto della conferma di condanna, sequestro di persona; il testo non riporta l'articolo, ma il reato è indicato in modo espresso come delitto ascritto all'imputato.
Massime di principio
- La mancanza della querela come condizione di procedibilità deve essere esclusa quando agli atti risulti un verbale contenente la dichiarazione di querela della persona offesa, validamente resa davanti alla polizia giudiziaria.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto: il ricorso deve denunciare specifici vizi di legittimità, non un diverso apprezzamento delle prove.
- Il travisamento della prova non può essere utilmente dedotto mediante riferimenti frammentari agli atti o mediante una sintesi del loro contenuto, ma richiede una censura puntuale e idonea a evidenziare l'errore percettivo della decisione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa evidenti.
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