Cassazione Penale, Ordinanza n. 19890/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, rilevando che la decisione di merito si era fondata in modo congruo sul danno cagionato all'apparecchio distributore nel corso del tentativo, profilo valutato ai fini dell'art. 133 c.p. e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, poiché la motivazione di merito sul danno cagionato escludeva la tenuità.
art. 133, comma 1, n. 2, c.p.
Il danno cagionato alla cosa offesa nel tentativo di furto è stato valorizzato come parametro di gravità del fatto e come base di una motivazione congrua e immune da vizi logici.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata ai fini della legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una critica generica o meramente fattuale alla valutazione di merito, se questa è sorretta da motivazione congrua e logica.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il danno cagionato alla persona offesa o alla cosa offesa può costituire elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto.
- La motivazione del giudice di merito che valorizzi il danno arrecato nel corso del tentativo integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se privo di vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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