Cassazione Penale, Ordinanza n. 19885/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta documentale semplice, escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n. 1, legge fall., rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato nel resto la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, ma la censura è stata ritenuta generica, assertiva e meramente fattuale, priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non accompagnata da specifiche doglianze di travisamento della prova, specie quanto al difetto di allegazione sulla destinazione dei beni. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., ma anche tale doglianza è stata giudicata generica: quanto alla condotta distrattiva, non confrontava la motivazione; quanto alla bancarotta documentale, non considerava che la Corte territoriale aveva già ricondotto il fatto nell'art. 217, comma 2, legge fall., dichiarandolo estinto per prescrizione, con conseguente irrilevanza della prospettazione di un agire colposo anziché doloso. La memoria difensiva non ha aggiunto argomenti nuovi rispetto al ricorso.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, n. 1, legge fall.
L'aggravante è stata esclusa dalla Corte di appello; la Cassazione non interviene nel merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 217 legge fall.
Il ricorrente invocava la riqualificazione del fatto; la Corte rileva che la Corte territoriale aveva già sussunto la condotta documentale nell'art. 217, comma 2, dichiarandola estinta per prescrizione.
art. 217, comma 2, legge fall.
La condotta relativa alla bancarotta documentale è stata già qualificata in tale disposizione e dichiarata estinta per prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata quale precedente sulla rilevanza dei profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per dedurre utilmente il vizio di motivazione è necessario indicare in modo puntuale il passaggio motivazionale criticato e, se del caso, il concreto travisamento della prova; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando la Corte di merito abbia già riqualificato un segmento della condotta in una fattispecie meno grave e lo abbia dichiarato estinto per prescrizione, non è utile censurare la mancata riqualificazione se la doglianza non si confronta con tale assetto motivazionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione.
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