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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19891/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente censurava la sentenza della Corte di appello resa in sede di rinvio, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare contestava l'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p. per la detenzione e il porto di un'arma indicati al capo A della rubrica, sostenendo che la motivazione sulla dosimetria fosse carente e che fossero state trascurate le sue doglianze sulla personalità dell'imputato. La Corte di appello, invece, aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, c.p. e aveva rideterminato la pena in senso più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata perché aveva indicato elementi rientranti nell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena. Il ricorso è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione impugnata, risolvendosi in una mera richiesta di diverso apprezzamento di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 2, c.p.

    attenuante riconosciuta dalla Corte di appello e considerata nel giudizio di rideterminazione della pena in senso più favorevole

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'aumento di pena per il reato satellite relativo alla detenzione e al porto di arma

  • art. 133 c.p.

    norma che disciplina i criteri di commisurazione della pena; la Corte territoriale aveva esplicitato gli elementi ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    precedente citato sulla sufficienza della motivazione nella commisurazione della pena

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli

    precedente citato sulla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    precedente citato sul presupposto della colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena, la motivazione del giudice è sufficiente quando espone gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi o preponderanti, senza che sia necessario dare risposta analitica a ogni singola doglianza difensiva.
  • La censura in cassazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera sollecitazione a un diverso apprezzamento di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della personalità dell'imputato o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La discrezionalità nella commisurazione della pena, entro i limiti di legge, è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, mancanza o apparenza della motivazione, non per il semplice dissenso della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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