Cassazione Penale, Ordinanza n. 19891/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente censurava la sentenza della Corte di appello resa in sede di rinvio, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare contestava l'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p. per la detenzione e il porto di un'arma indicati al capo A della rubrica, sostenendo che la motivazione sulla dosimetria fosse carente e che fossero state trascurate le sue doglianze sulla personalità dell'imputato. La Corte di appello, invece, aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, c.p. e aveva rideterminato la pena in senso più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata perché aveva indicato elementi rientranti nell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena. Il ricorso è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione impugnata, risolvendosi in una mera richiesta di diverso apprezzamento di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante riconosciuta dalla Corte di appello e considerata nel giudizio di rideterminazione della pena in senso più favorevole
richiamato dal ricorrente in relazione all'aumento di pena per il reato satellite relativo alla detenzione e al porto di arma
norma che disciplina i criteri di commisurazione della pena; la Corte territoriale aveva esplicitato gli elementi ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
precedente citato sulla sufficienza della motivazione nella commisurazione della pena
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
precedente citato sulla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
precedente citato sul presupposto della colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile
Massime di principio
- In tema di determinazione della pena, la motivazione del giudice è sufficiente quando espone gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi o preponderanti, senza che sia necessario dare risposta analitica a ogni singola doglianza difensiva.
- La censura in cassazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera sollecitazione a un diverso apprezzamento di merito.
- Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della personalità dell'imputato o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La discrezionalità nella commisurazione della pena, entro i limiti di legge, è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, mancanza o apparenza della motivazione, non per il semplice dissenso della parte.
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