Cassazione Civile, Ordinanza n. 17183/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare di crediti che una società concessionaria del servizio radiotelevisivo faceva valere verso il fallimento di una società di produzione, in relazione a due contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione di tre serie di una soap opera. La creditrice sosteneva che i contratti fossero stati inadempiuti dalla controparte, dopo diffide ad adempiere e dichiarazioni di recesso, e chiedeva anche il ristoro di alcune voci risarcitorie. Rigettata la domanda dal giudice delegato, l’opposizione era stata a sua volta respinta dal tribunale, che aveva ritenuto il contratto risolto per inadempimenti reciproci e inefficace la diffida ad adempiere. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto per difetto assoluto di motivazione, per asserita omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 2) violazione dell’art. 1454 c.c., sostenendo che la diffida ad adempiere non infruttuosamente decorso il termine avesse prodotto risoluzione; 3) violazione di varie norme sostanziali per avere il tribunale mal valutato gli inadempimenti reciproci e non considerato che il pagamento delle fatture era subordinato a una fideiussione e che un credito era stato ceduto a una banca; 4) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e del termine di esercizio del recesso, sostenendo che il recesso relativo alla terza serie fosse tempestivo perché la raccomandata era stata spedita entro il termine previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul vizio di motivazione, osservando che il tribunale aveva comunque espresso una motivazione comprensibile e riferibile anche alla domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla diffida ad adempiere, sulla comparazione degli inadempimenti e sul recesso, perché non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato e tendevano a chiedere una rivalutazione del merito. In particolare, la Corte ha ribadito che la diffida ad adempiere non produce risoluzione se anche il diffidante è inadempiente, poiché l’inadempimento di quest’ultimo priva di rilevanza quello del destinatario, e che il giudice deve comunque verificare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. La comparazione tra gli inadempimenti era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; la questione della cessione del credito era nuova e non specificamente decisiva; la doglianza sul recesso era comunque priva di specificità perché non si misurava con l’ulteriore autonoma ragione decisoria basata sul grave inadempimento della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
difetto assoluto di motivazione
La motivazione è viziata solo se manca in modo radicale; non basta l’eventuale insufficienza quando la decisione è comunque comprensibile e riferibile alle domande esaminate.
Nel giudizio di legittimità non è più deducibile la mera insufficienza motivazionale se la motivazione supera il minimo costituzionale.
La diffida ad adempiere non determina la risoluzione di diritto se il diffidante è a sua volta inadempiente; il giudice deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti dell'inadempimento.
inadimplenti non est adimplendum
L'inadempimento della parte che diffida priva di giuridica rilevanza quello dell'altra parte.
Ai fini della risoluzione occorre accertare che l'inadempimento non sia di scarsa importanza.
Richiamato dalla ricorrente, ma la questione sulla cessione del credito è stata ritenuta nuova e non decisiva.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità del motivo.
La Corte non ha accolto l'interpretazione proposta dalla ricorrente sulla clausola contrattuale relativa alla comunicazione del recesso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività del recesso, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La motivazione del provvedimento è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante o radicalmente incomprensibile; non è invece sufficiente denunciare una semplice insufficienza argomentativa se la decisione resta intellegibile e riferibile alle domande proposte.
- La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. non produce la risoluzione di diritto quando il soggetto che la intima è a sua volta inadempiente, poiché opera il principio inadimplenti non est adimplendum e l'inadempimento del diffidante priva di rilevanza quello del destinatario.
- Perché si produca la risoluzione per diffida è comunque necessario verificare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.; tale valutazione, se compiuta dal giudice di merito con motivazione non apparente, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del fatto.
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se attaccano solo una delle ragioni poste a base della decisione, ma ne resta intatta un'altra autonoma e decisiva, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e decisività.
- Le questioni nuove, non trattate nel provvedimento impugnato e non adeguatamente specificate quanto alla loro incidenza decisoria, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione come base del sindacato di legittimità.
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