Cassazione Penale, Ordinanza n. 15185/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla ritenuta applicazione della recidiva; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso riproponeva pedissequamente le tesi già esaminate in appello senza confrontarsi con le risposte della corte territoriale, e ha ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, fondata sui numerosi precedenti penali e sulla stabilità della dedizione allo spaccio, nonché corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche, giustificata dai precedenti e dal fatto che il nuovo reato era stato commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di quelli già prospettati in appello e non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre confermato la correttezza dell'applicazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 731 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicato come norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna e del ricorso; la sentenza non sviluppa ulteriormente il contenuto precettivo della disposizione.
La recidiva, quando contestata, va valutata in concreto in relazione alla maggiore pericolosità e riprovevolezza desumibile da precedenti penali e dalle modalità della nuova condotta; il mero riscontro formale dei precedenti non basta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- La recidiva, quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, richiede una valutazione concreta della maggiore pericolosità e della riprovevolezza, che può fondarsi su precedenti penali numerosi, recenti e indicativi di una stabile devianza criminosa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi negativi significativi, come i precedenti penali e la commissione del reato durante una misura cautelare, poiché il loro riconoscimento presuppone elementi positivi idonei a giustificare il trattamento di favore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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