Cassazione Civile, Ordinanza n. 20521/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva chiesto in primo grado la condanna dell’assicurata al pagamento di un premio di euro 2.800, scaduto secondo la compagnia il 31/12/2013. La società convenuta aveva opposto di avere esercitato validamente il recesso con raccomandata del 12/11/2013, sostenendo quindi di non essere tenuta al pagamento. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda della compagnia, ma il tribunale, in appello, aveva accolto l’impugnazione e condannato la società assicurata al pagamento del premio, ritenendo che la disdetta fosse tardiva rispetto alla scadenza contrattuale. In cassazione la società assicurata ha dedotto la violazione degli artt. 1899 e 1901 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto il contratto decorrrente da una data anteriore alla stipula e che la deroga alla decorrenza della garanzia avrebbe richiesto una clausola scritta chiara e univoca, che sarebbe mancata.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la decorrenza contrattuale ai fini di legge era quella indicata in polizza, cioè dal 31/12/2013, e che la sottoscrizione successiva del contratto non spostava la data di efficacia, essendo stata accettata la retrodatazione. Ha chiarito che l’art. 1901 c.c. disciplina la sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio, ma non incide sulla durata del contratto pattuita dalle parti, sicché non può essere invocato per far dipendere la durata convenzionale dal momento del pagamento. Ha inoltre ribadito che una deroga all’art. 1901 c.c. richiede una clausola specifica e prova scritta, mentre un mero richiamo a una decorrenza anteriore alla stipula non basta. Poiché la disdetta era stata inviata nel novembre 2013 a meno di sessanta giorni dalla scadenza del 31/12/2013, essa era tardiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.
disciplina la durata del contratto di assicurazione; la Corte ha ribadito che la durata segue la pattuizione delle parti e può decorrere dalla conclusione del contratto o da una data convenzionale retrodatata, se accettata.
regola la sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o della prima rata; non incide sulla durata convenzionale del contratto né consente di collegare la durata al momento del pagamento.
consente una clausola derogatoria dell’art. 1901 c.c. purché abbia contenuto specifico e sia provata per iscritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’assicurazione, la durata del rapporto va individuata in base alla decorrenza convenzionalmente pattuita dalle parti; la sottoscrizione successiva del contratto non esclude di per sé una retrodatazione dell’efficacia se questa risulta accettata.
- L’art. 1901 c.c. opera sulla efficacia della garanzia in caso di mancato pagamento del premio, ma non modifica la durata del contratto di assicurazione fissata ai sensi dell’art. 1899 c.c.
- Perché vi sia una deroga all’art. 1901 c.c. favorevole all’assicurato occorre una clausola specifica, espressa e provata per iscritto; il semplice richiamo a una decorrenza anteriore alla stipula non è sufficiente.
- La disdetta o il recesso devono essere esercitati nel termine contrattualmente previsto, computato rispetto alla data di scadenza pattuita; se comunicati oltre il termine minimo previsto, sono tardivi.
- Una clausola che estenda la copertura assicurativa a un periodo antecedente alla stipula può essere valida, ma non può essere confusa con una clausola che incide soltanto sulla durata del rapporto senza regolare espressamente gli effetti del mancato pagamento del premio.
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