Cassazione Civile, Ordinanza n. 17482/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di due investitori, di titoli obbligazionari emessi da Lehman Brothers e collocati tramite la banca intermediaria. I compratori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi relativi al peggioramento del profilo di rischio dei titoli. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato la condanna, ritenendo che la banca avesse assunto contrattualmente l'obbligo di informare tempestivamente i clienti della variazione significativa del rischio e che l'omissione avesse causato un danno pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento in cui l'informazione avrebbe dovuto essere resa e quanto ricavato dalla successiva vendita. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e del t.u.f., sostenendo che la clausola dell'ordine di negoziazione non prevedesse alcun obbligo di avviso in tempo reale sul rischio e che tale obbligo non fosse riferibile alla banca; 2) violazione delle norme sul risarcimento e sull'onere della prova, contestando il nesso causale tra omissione informativa e danno e sostenendo che, per il default dell'emittente e la negoziazione fuori mercato, il disinvestimento non sarebbe stato possibile; 3) omesso esame e nullità della sentenza per la questione dei rimborsi che, secondo la banca, sarebbero stati erogati dalla procedura dell'emittente agli investitori, con conseguente incidenza sul danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una generica contestazione dell'interpretazione della clausola contrattuale operata dal giudice di merito, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati né delle clausole trascurate; ha inoltre osservato che la lettura della Corte d'appello era plausibile e che l'eventuale obbligo informativo ulteriore poteva validamente derivare da un patto aggiuntivo rispetto all'ordine standard di negoziazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non coglieva alcuna violazione di legge sul riparto dell'onere della prova, avendo il giudice di merito correttamente posto a carico degli investitori la prova del nesso causale e ritenuto tale prova raggiunta, sia per il divieto di censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. nella cd. doppia conforme. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva espressamente esaminato la deduzione sui rimborsi, reputandola non provata. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come canone di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente articolata rispetto alla decisione di merito
richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente in che modo il giudice se ne sia discostato
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di interpretazione, senza che la censura superasse il vaglio di specificità
art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f.
richiamato in relazione agli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti dell'investitore
l'obbligo di informazione ulteriore può costituire fonte di una specifica obbligazione contrattuale assunta dall'intermediario
richiamato in tema di nesso tra inadempimento e danno risarcibile
la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente posto a carico degli investitori la prova del nesso causale
richiamato tra le norme dedotte nel secondo motivo senza che la censura sia stata accolta
richiamato nel secondo motivo in relazione ai rapporti di investimento e all'onere probatorio
invocato per contestare la valutazione della prova sui rimborsi, ma la Corte d'appello aveva espressamente affrontato la questione
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme non è proponibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame del fatto decisivo è inammissibile nella ipotesi di doppia conforme
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
posta a fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza che interpreti una clausola contrattuale, la censura è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale fondata sul dato letterale non può essere sovvertita in cassazione mediante una generica diversa lettura del testo, poiché la soluzione del giudice di merito è censurabile solo se illogica, non plausibile o frutto di violazione delle regole legali di interpretazione.
- Un ordine di negoziazione di strumenti finanziari può essere arricchito da un patto ulteriore che imponga all'intermediario un obbligo specifico di informare tempestivamente il cliente del significativo mutamento del rischio del titolo; tale obbligo, se validamente assunto, costituisce autonoma obbligazione contrattuale.
- Nel giudizio risarcitorio da inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, il danneggiato deve provare il nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio subito, ma il giudice di merito può desumerlo da elementi indiziari e dalla verosimile scelta di disinvestimento se l'informazione fosse stata resa tempestivamente.
- In presenza di cd. doppia conforme, non è proponibile in cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e controversi.
- La deduzione di fatti impeditivi o riduttivi del danno, come eventuali rimborsi da parte di terzi o della procedura dell'emittente, è inammissibile in cassazione se il giudice di merito ha già espressamente esaminato la circostanza e l'ha ritenuta non provata.
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