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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37214/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di cessione di cocaina (1.170 dosi) e hashish (45 kg lordi, con principio attivo > 8 kg) con riconoscimento, per l'hashish, dell'aggravante della "quantità ingente" ai sensi dell'art. 80, comma 2, DPR 309/1990. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per il riconoscimento automatico dell'aggravante della "quantità ingente" richiamando parametri giurisprudenziali indicativi ("valore-soglia"); (ii) errata esclusione della fattispecie di lieve entità per la cocaina in ragione della continuità dell'attività e della contestuale presenza di altre sostanze; (iii) errato bilanciamento delle circostanze, lamentando che le attenuanti generiche non sono state valutate correttamente rispetto alla recidiva e all'aggravante dell'ingente quantità; (iv) eccessiva determinazione della pena nonostante la condotta collaborativa in custodia cautelare e processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) l'indicazione della "soglia" è meramente indicativa, ma nel caso concreto il quantitativo di principio attivo rinvenuto era il doppio della soglia empirica per l'hashish e non vi erano elementi a favore tali da bilanciare tale dato; (ii) l'esclusione della lieve entità per la cocaina è giustificata dal numero di dosi e dal collegamento dell'imputato ad ambienti di spaccio; (iii) il bilanciamento delle circostanze è stato correttamente eseguito con riferimento al reato più grave in caso di continuazione, e la pena era già contenuta nel minimo legale, non potendo essere ulteriormente ridotta; (iv) la doglianza sulla misura della pena è infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73

    Disciplina i reati collegati alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, per detenzione a fini di spaccio e ha valutato l'esclusione della fattispecie di lieve entità (comma 5) sulla base del dato quantitativo e del collegamento dell'imputato ad ambienti di spaccio.

  • D.P.R. n. 309 del 1990 - art. 80

    Prevede l'aggravante della "quantità ingente"; la Corte ha precisato che il riferimento a determinati "valori-soglia" è indicativo non tassativo, ma può legittimare il riconoscimento dell'aggravante quando la quantità è nettamente superiore e manchino elementi favorevoli.

  • Codice penale - art. 59

    Stabilisce che le circostanze aggravanti o attenuanti possono essere valutate anche in caso di colpa; la Corte ha ritenuto che l'aggravante oggettiva della quantità ingente può essere valutata anche se l'elemento soggettivo fosse di mera colpa.

  • Codice penale - art. 81

    Regola il trattamento della continuazione: il giudizio di bilanciamento delle circostanze va compiuto con riguardo al reato più grave e gli aumenti per continuazione possono essere fissati nel minimo legale (art. 81, quarto comma). La Corte ha confermato che non si può ricomporre il bilanciamento includendo le circostanze dei reati 'satellite' oltre la determinazione dell'aumento.

  • Codice di procedura penale - art. 606

    Imposta i limiti della motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che alcune censure sul punto non erano state proposte in appello e quindi risultano inammissibili.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di 3.000 euro.

  • Corte Costituzionale - sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla responsabilità del proponente ricorso: la sentenza è stata utilizzata per motivare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il parametro quantitativo indicato dalla giurisprudenza ("valore-soglia") ha natura indicativa: non vincola automaticamente il riconoscimento dell'aggravante, ma se la quantità è nettamente superiore e mancano elementi favorevoli l'aggravante è legittimamente riconoscibile.
  • L'aggravante della "quantità ingente" è valutabile come circostanza di fatto oggettiva e può essere presa in considerazione anche quando manchi l'elemento soggettivo di dolo pieno, trattandosi di circostanza valutabile anche in caso di colpa.
  • L'esclusione della fattispecie di lieve entità per le sostanze è possibile quando il dato quantitativo e gli elementi fattuali (numero di dosi, collegamenti a circuiti di spaccio) indicano inevitabilmente finalità di cessione a terzi.
  • In caso di reato continuato, il bilanciamento tra circostanze va effettuato con riferimento esclusivo al reato ritenuto più grave; le circostanze relative ai reati "satellite" si considerano solo per determinare l'aumento di pena ex art. 81 c.p.
  • Se la pena è stata già contenuta nel minimo legale e gli aumenti per continuazione sono calcolati nel minimo (art. 81, comma 4), la riduzione ulteriore è generalmente preclusa.
  • In sede di Cassazione le questioni non sollevate nei gradi di merito o svolte in modo meramente assertivo sono spesso dichiarate inammissibili o infondate; è quindi essenziale che le censure siano articolate e già prospettate nei precedenti gradi.

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