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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27729/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di una pensionata volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione, nella retribuzione annua pensionabile relativa a periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria, degli emolumenti extra mensili (ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute). La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e condannando l'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche e degli interessi, ritenendo che tali emolumenti dovessero essere computati e che l'INPS non avesse provato di averli effettivamente inclusi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, L. n. 155/1981, 7, comma 9, L. n. 223/1991, 2, L. n. 164/1975 e art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a suo carico la prova dell'esatto calcolo della pensione e che, invece, mancava prova dell'inesatto computo lamentato dalla pensionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza impugnata aveva positivamente accertato l'inadempimento dell'ente, cioè la mancata inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile ai fini dell'accredito figurativo, e correttamente aveva posto a carico dell'INPS la prova dell'esatto adempimento del proprio obbligo legale. L'ente, invece di indicare gli atti processuali dai quali risultasse l'effettiva inclusione di tali emolumenti, si era limitato a contestare la prova della loro mancata inclusione, invertendo l'onere probatorio e sollecitando una rivalutazione presuntiva non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese per la carenza di rituale attività difensiva della resistente, la cui procura speciale è stata ritenuta inidonea; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che incomba all'INPS provare l'esatto adempimento del proprio obbligo di accredito figurativo, trattandosi di fatto estintivo della pretesa.

  • art. 8, comma 4, L. n. 155 del 1981

    Norma posta a base del calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi riconosciuti figurativamente.

  • art. 7, comma 9, L. n. 223 del 1991

    Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel contesto del computo della contribuzione figurativa.

  • art. 2, L. n. 164 del 1975

    Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel contesto del computo della contribuzione figurativa.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale in cassazione deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso/controricorso oppure con atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente gli elementi essenziali del giudizio; in difetto, l'atto difensivo è inammissibile.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla riliquidazione pensionistica con riferimento a periodi di contribuzione figurativa, la prova dell'esatto adempimento dell'obbligo di accredito grava sull'ente previdenziale quando il giudice accerti che la prestazione non è stata calcolata includendo voci retributive dovute.
  • Chi eccepisce l'esatto adempimento di un obbligo imposto ex lege deve indicare e documentare gli atti da cui risulti l'avvenuto corretto computo; non basta limitarsi a contestare l'allegazione avversaria sulla mancata inclusione di specifiche voci retributive.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione presuntiva dei fatti quando il giudice di merito abbia già tratto un accertamento in fatto sulla mancata inclusione degli elementi retributivi controversi.
  • Nel giudizio di cassazione il controricorso è inammissibile se la procura speciale non è rilasciata con le forme prescritte dall'art. 83 c.p.c. e non contiene il necessario riferimento alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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