Cassazione Penale, Sentenza n. 47109/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione dell'imbarcazione Kilic 23, sottoposta a confisca nell'ambito di un procedimento archiviato per impossibilità di identificare gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 240 c.p., 12 comma 4-ter T.U. imm. e 42 Cost., sostenendo che il terzo proprietario può ottenere la restituzione dimostrando titolarità del diritto e insussistenza di addebiti di negligenza; contesta in particolare la valutazione di negligenza basata sull'ormeggio in luogo diverso dal solito e sul ritardo nella denuncia del furto (furto 25-29 settembre 2019, denuncia 5 dicembre 2019), nonché documenta ricerche e collaborazioni di polizia per recuperare l'imbarcazione.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha richiamato il principio di cui all'art. 240 c.p. secondo cui i beni appartenenti a persona estranea al reato non possono essere assoggettati a confisca salvo casi particolari; tuttavia ha confermato che, pur essendo possibile la restituzione al terzo proprietario che dimostri titolarità e assenza di negligenza, nel caso concreto il GIP ha logicamente ritenuto dimostrata una condotta negligente del proprietario: il mezzo era ormeggiato in luogo diverso e meno sicuro e soprattutto vi è stato un lungo ritardo nella denuncia e nelle ricerche, fattori che hanno reso più agevole l'uso illecito dell'imbarcazione. La Corte ha ritenuto la motivazione del GIP compatibile con il senso comune e con limiti di plausibile opinabilità, pertanto non ha consentito una diversa rivalutazione dei fatti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Principio generale per cui non possono essere assoggettati a confisca i beni appartenenti a persona estranea al reato; il terzo può ottenere la restituzione se dimostra titolarità del diritto e assenza di addebiti di negligenza. L'unica eccezione riguarda le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato.
art. 12, comma 4-ter, T.U. imm.
La disposizione è stata richiamata nel procedimento ma non viene interpretata come un ostacolo assoluto alla restituzione al terzo proprietario. La Corte precisa che, anche nei reati di immigrazione clandestina, resta applicabile il principio di cui all'art. 240 c.p.: il terzo può ottenere la restituzione se dimostra l'estraneità e l'assenza di negligenza.
art. 42 Cost.
Invocata dal ricorrente (probabile richiamo a principi costituzionali di proporzionalità o diritti di proprietà) ma non sviluppata nella motivazione della Corte; non assume rilievo decisivo nel provvedimento impugnato.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005, Libursky)
Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005
Precedente che afferma il principio secondo cui il terzo può ottenere la restituzione del bene confiscato se dimostra titolarità e assenza di negligenza; citato come fondamento del principio richiamato dalla Corte.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri)
Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015
Ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui la restituzione è dovuta se il terzo prova di essere estraneo e di non aver concorso con negligenza all'uso illecito del bene; richiamata per analogia con confische di mezzi impiegati in reati ambientali.
Massime di principio
- La confisca di un mezzo utilizzato per il trasporto di migranti può colpire anche beni di terzi, ma il terzo proprietario ha diritto alla restituzione se dimostra la titolarità del diritto e l'assenza di negligenza che abbia reso possibile l'uso illecito del bene.
- Il onere probatorio grava sul terzo: non basta dimostrare la proprietà, bisogna provare l'estraneità al reato e che non sussistano condizioni di negligenza a suo carico.
- Fattori concreti quali l'assenza di adeguate precauzioni di custodia (es. ormeggio in luogo meno sicuro) e il significativo ritardo nella denuncia di furto possono essere ritenuti indice di negligenza e ostare alla restituzione.
- La Corte di legittimità verifica la tenuta logico-argomentativa della motivazione del giudice di merito ma non rivaluta i fatti: la sua sindacabilità è limitata alla plausibilità e compatibilità della motivazione con il senso comune.
- Per aumentare le probabilità di ottenere la restituzione, il proprietario/gestore dovrebbe custodire e documentare le normali pratiche di sicurezza, denunciare tempestivamente il furto o lo smarrimento e conservare prove delle attività di ricerca e collaborazione con le autorità.
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