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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23178/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena (pena originaria: 2 anni di reclusione e 3.000 euro di multa, sentenza irrevocabile del 16/05/2014) perché il ricorrente avrebbe commesso un nuovo reato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.168 c.p., sostenendo che il quinquennio utile per valutare la causa di revoca dovesse decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato il secondo reato (31/07/2019) e non dalla data di commissione di quest'ultimo, e quindi che fosse già decorso il termine di cinque anni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di rinvio: ai fini della revoca ex art.168 c.p. conta la commissione del nuovo reato entro il quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; non è necessario che la condanna relativa al secondo reato diventi irrevocabile entro lo stesso termine. Ne consegue che, avendo il nuovo reato avuto luogo entro i cinque anni, la revoca era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale si verifica se il condannato entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio commette un altro delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva; ai fini della verifica del quinquennio rileva la data di commissione del nuovo reato e non la data di irrevocabilità della relativa condanna. La revoca è atto ricognitivo della decadenza intervenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza relativa al secondo reato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale richiamata per identificare il reato originario per cui era stata concessa la sospensione; non incide sul principio di calcolo del termine quinquennale per la revoca.

  • art. 13, comma 1.3, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286

    Norma relativa al reato commesso successivamente (contestazione che ha portato alla nuova condanna). Utilizzata nel quadro fattuale ma senza mutare il criterio di computo temporale previsto dall'art.168 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla condanna per lite temeraria/infondata: la Corte ha ritenuto che non sussistendo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannabile al pagamento di una somma equitativa; qui ciò ha giustificato la condanna alla somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per la revoca della sospensione condizionale (art.168 c.p.) il termine di riferimento per il quinquennio è l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, ma la causa di revoca (la commissione di un nuovo reato) va valutata in base alla data di commissione del secondo reato e non in base alla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.
  • Non è necessario che la condanna per il secondo reato diventi irrevocabile entro il quinquennio: è sufficiente che il reato sia stato commesso nel periodo durante il quale il rapporto punitivo era ancora sospeso.
  • La revoca operata dal giudice è un atto ricognitivo della decadenza ope legis del beneficio intervenuta al momento del passaggio in giudicato della sentenza relativa al secondo reato; il ruolo del giudice è quindi di constatare tale evento.
  • Per le contravvenzioni può operare la valutazione dell'identità dell'indole del reato; per i delitti, invece, la commissione di un altro reato entro il termine stabilito costituisce in ogni caso motivo di revoca.
  • Chi propone ricorso su questioni pacifiche di interpretazione legislativa consolidata rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese; è opportuno valutare la giurisprudenza dominante prima di proporre impugnazioni su temi già chiariti.

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