Cassazione Penale, Sentenza n. 36549/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli indagati hanno impugnato con un unico ricorso l’ordinanza del 29 maggio 2026 del Tribunale di Napoli, che aveva confermato il provvedimento del G.i.p. dell’8 maggio 2026 applicando a uno la custodia cautelare in carcere e all’altra gli arresti domiciliari. Si contestava che, tra il 2024 e il 2026, in concorso avessero prestato alla persona offesa 50.000 euro, preteso interessi usurari e minacciato la vittima per costringerla a pagarli, con l’aggravante del metodo mafioso. I sette motivi di ricorso riguardavano: 1) l’insufficienza dei gravi indizi per l’usura, l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la mancata acquisizione del dispositivo contenente gli SMS e l’assenza di un contributo della coindagata; 2) la valutazione asseritamente acritica dell’attendibilità della persona offesa, che avrebbe avuto rapporti di amicizia di lunga durata con gli indagati e ragioni per accusarli; 3) la mancanza di una consulenza tecnica sull’entità e natura usuraria degli interessi; 4) l’asserita carenza di prova del nesso tra le minacce e una pretesa illecita, poiché non tutti i crediti vantati sarebbero stati illeciti; 5) l’insufficienza degli elementi a sostegno dell’aggravante del metodo mafioso; 6) l’omessa motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari e sul pericolo di recidiva; 7) l’omessa valutazione di misure cautelari meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i primi due motivi generici e diretti a ottenere una diversa valutazione del fatto, rilevando che le dichiarazioni della persona offesa erano state riscontrate da dichiarazioni dei congiunti, messaggi WhatsApp e dal rinvenimento nella disponibilità di uno degli indagati di una pistola con matricola abrasa; ha inoltre osservato che non occorre acquisire l’originale dei messaggi o il dispositivo in assenza di specifiche allegazioni di manipolazione e che la difesa non si era confrontata con gli elementi indicativi del contributo della coindagata, compresa la prosecuzione delle minacce dopo l’arresto del marito. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la testimonianza della persona offesa può provare l’elemento oggettivo dell’usura senza consulenza tecnica e, nel caso concreto, a fronte di un prestito di 50.000 euro erano richiesti 2.000 euro mensili, pari al 4% mensile e al 48% annuo, tasso manifestamente superiore alla soglia legale. Il quarto motivo è stato ritenuto generico, poiché le dichiarazioni della vittima collegavano chiaramente le minacce al pagamento degli interessi sul prestito usurario. Il quinto è stato respinto come generico e non confrontato con la motivazione del riesame: l’indagato aveva evocato la propria appartenenza a un clan locale e accompagnato le pretese con gravi minacce e l’uso di un’arma clandestina, modalità idonee a richiamare la forza intimidatrice del sodalizio. Anche il sesto e il settimo motivo sono stati ritenuti generici e reiterativi: il Tribunale aveva motivato il pericolo di recidiva valorizzando modalità e durata della condotta, entità degli interessi e impiego di armi; per uno degli indagati aveva inoltre considerato precedenti e collegamenti con la criminalità locale. In ragione dell’aggravante del metodo mafioso operava la doppia presunzione cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., non superata né specificamente contrastata dalla difesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in tema di usura, la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario
La testimonianza della persona offesa può, da sola, dimostrare l’elemento oggettivo dell’usura e la natura esorbitante degli interessi, senza che sia indispensabile una consulenza tecnica o la ricostruzione analitica di ogni dettaglio del prestito, quando i dati dichiarati consentano di apprezzare il superamento della soglia.
ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, anche se estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso
Nel reato di usura a condotta frazionata o a consumazione prolungata può concorrere anche chi non partecipò all’accordo originario, se interviene nel recupero dei crediti insoluti per ottenere l’illecito vantaggio usurario.
nelle quali quest’ultimo ricollega chiaramente (e univocamente) le minacce del Borrelli e della Teodonno al pagamento delle somme pretese a titolo di interessi sul prestito usurario a lui concesso.
La Corte ha ritenuto specificamente motivata la sussistenza degli indizi di estorsione quando le minacce, secondo le dichiarazioni della persona offesa, sono chiaramente dirette a costringerla al pagamento delle somme pretese per gli interessi del prestito usurario.
Per la configurabilità dell'aggravante de qua, dunque, non è necessario che si siano manifestate forme di violenza o minaccia esplicite o particolarmente efferate ed eclatanti, ma è sufficiente la dimostrazione che sia stato, chiaramente e inequivocabilmente, evocato dall'agente un collegamento con la forza intimidatrice del sodalizio mafioso, desumibile anche dalle modalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente
L’aggravante del metodo mafioso può sussistere anche senza violenza o minacce esplicite o particolarmente eclatanti, quando il collegamento con la forza intimidatrice del sodalizio sia evocato in modo chiaro e inequivocabile, anche attraverso modalità dell’azione idonee a far temere alla vittima il coinvolgimento del gruppo criminale.
gli indagati sono sottoposti alla misura cautelare per reati che, in quanto aggravati ai sensi dell'art. 416bis. 1 cod. pen. (metodo mafioso), rientrano tra quelli per i quali opera la doppia presunzione relativa (di esistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere) di cui all'art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. e che, nel caso in esame, non sussistono né sono stati allegati dalla difesa – su cui pure gravava il relativo onere – elementi idonei a superare detta presunzione.
Per i reati aggravati dal metodo mafioso opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; la difesa può superarla allegando elementi idonei, che nel caso esaminato non erano stati indicati.
Con ordinanza del 29/05/2026 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse degli indagati, ha confermato l'ordinanza del 08/05/2026
La norma individua il riesame quale impugnazione cautelare personale esaminata dal Tribunale; la decisione qui impugnata aveva confermato le misure applicate dal G.i.p.
Il difensore dei ricorrenti, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non è consentita in questa sede.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto; le censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano soltanto a sostituire la ricostruzione probatoria dei giudici di merito non sono ammissibili.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, se non risulta assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.
La Corte ha trattato il ricorso in forma scritta, senza presenza delle parti, poiché non era stata presentata nei termini una richiesta di trattazione orale.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.
In assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale, il procedimento si svolge secondo le forme del contraddittorio scritto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma in relazione alla decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare personale, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono da sole integrare i gravi indizi di colpevolezza, purché la valutazione della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca sia condotta con particolare rigore; la legge non impone l’acquisizione dell’originale dei messaggi o del dispositivo che li contiene, salvo specifiche e concrete allegazioni di manipolazione o alterazione.
- Il ricorso per cassazione in materia cautelare non è sede per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: sono generiche le doglianze che reiterano quelle già esaminate dal riesame senza confrontarsi con le ragioni della decisione o senza indicare elementi specifici idonei a metterne in discussione la tenuta.
- L’usura può configurarsi come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, poiché i pagamenti eseguiti in attuazione del patto usurario compongono il fatto lesivo; può concorrere anche il terzo estraneo all’accordo originario che intervenga nel recupero dei crediti insoluti per conseguire l’illecito vantaggio usurario.
- La testimonianza della persona offesa sulla natura esorbitante degli interessi può provare l’elemento oggettivo dell’usura senza necessità di consulenza tecnica, se i dati riferiti consentono di rilevare il superamento della soglia legale.
- L’aggravante del metodo mafioso non richiede necessariamente violenze o minacce esplicite ed eclatanti: è sufficiente che il collegamento con la forza intimidatrice del sodalizio sia evocato in modo chiaro e inequivocabile, anche attraverso modalità dell’azione che inducano la vittima a temere il coinvolgimento del gruppo criminale.
- Per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. opera la doppia presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.; la presunzione può essere superata mediante elementi idonei, che la difesa deve allegare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36435/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36514/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36516/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36517/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36518/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →