Cassazione Civile, Ordinanza n. 21811/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi consortili relativi alle annualità 2005 e 2006. Il giudice tributario di appello aveva confermato l’annullamento della cartella ritenendo maturata la decadenza dalla riscossione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione di legge: ha sostenuto che, per la riscossione dei contributi consortili, non è prevista alcuna decadenza e che quindi la cartella non poteva essere annullata per tardività. Il controricorrente ha eccepito anche un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio, ma tale eccezione è stata respinta.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno. Nel merito ha accolto il ricorso del consorzio, affermando che la riscossione dei contributi di bonifica è soggetta al solo termine di prescrizione e non al termine di decadenza previsto per altre ipotesi di riscossione tributaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite, inclusa l’eccezione di prescrizione, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge
art. 4 l. Regione Calabria n. 12/2006
richiamato tra le norme che, secondo il ricorrente, regolano la riscossione dei contributi consortili
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
ritenuto non applicabile alla riscossione dei contributi consortili, perché presuppone un atto impositivo definitivo e riguarda in generale i tributi locali
art. 23 l. Regione Calabria n. 11/2003
richiamato tra le disposizioni regionali invocate dal ricorrente
ritenuto non applicabile alla riscossione dei contributi consortili, poiché presuppone un meccanismo di riscossione diverso e un termine di decadenza che qui non opera
art. 21 r.d. n. 215/1933
indicato come base della riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo e semplice notifica della cartella, senza preventivo accertamento e senza termine di decadenza
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
esclusa la sua applicazione alla riscossione dei contributi consortili
art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006
esclusa la sua applicazione ai contributi consortili, perché norma generale per i tributi locali
art. 21 del r.d. n. 215 del 1933
consente la riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo e cartella, con soggezione al solo termine di prescrizione
Massime di principio
- La riscossione dei contributi di bonifica o consortili, quando avviene ai sensi della disciplina speciale, è soggetta al termine di prescrizione e non al termine di decadenza previsto per altre forme di riscossione tributaria.
- In materia di impugnazioni, il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, se non eccepito tempestivamente in appello dalla parte interessata, non può essere fatto valere in cassazione ma può dar luogo a revocazione della sentenza di appello resa in contrasto con quel giudicato.
- Le disposizioni generali sulla riscossione dei tributi locali e sui termini decadenziali non si applicano automaticamente ai contributi consortili, quando la disciplina speciale preveda una diversa modalità di riscossione tramite ruolo e cartella.
- Quando il motivo di appello o di ricorso censura l’applicazione di un termine decadenziale non previsto dalla disciplina speciale, il giudice deve verificare preliminarmente la fonte normativa della riscossione e distinguere tra decadenza e prescrizione.
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