Cassazione Civile, Ordinanza n. 35541/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso in una struttura ospedaliera gestita dalla ricorrente: una degente cadde accidentalmente due volte nel 2008 e morì per il trauma. Il figlio della paziente agì contro la struttura chiedendo il risarcimento dei danni. La struttura, a sua volta, domandò di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile. L'assicuratrice oppose l'inefficacia della polizza per una clausola claims made, sostenendo che la copertura operava solo se la richiesta risarcitoria del terzo fosse pervenuta all'assicurato entro il periodo di vigenza del contratto, circostanza che non ricorreva. La ricorrente replicò deducendo la nullità di tale clausola. In appello venne respinta la tesi di nullità, anche con riferimento alla dedotta contrarietà all'ordine pubblico, alla violazione dell'art. 2965 c.c. e alla vessatorietà. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico, limitandosi a riferire che erano sovrapponibili alle questioni già esaminate in un precedente giudizio tra le stesse parti relativo alla medesima polizza e alla medesima clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla compagnia assicuratrice, rilevando che una precedente sentenza della stessa Corte aveva già deciso tra le medesime parti sulla validità della medesima clausola claims made inserita nella stessa polizza. Ha quindi ritenuto preclusa la riproposizione della questione e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
La memoria ex art. 380 bis c.p.c. è il veicolo processuale attraverso cui è stata sollevata l'eccezione di giudicato esterno, poi accolta dalla Corte.
ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
violazione degli artt. 1321, 1882, 1917, 1932 c.c.
Richiamato come base della pretesa nullità/invalidità della clausola assicurativa oggetto del precedente giudicato.
violazione degli artt. 1321, 1882, 1917, 1932 c.c.
Richiamato nel dedotto contrasto della clausola claims made con la disciplina del contratto di assicurazione.
violazione degli artt. 1321, 1882, 1917, 1932 c.c.
Richiamato quale parametro normativo della garanzia assicurativa della responsabilità civile.
violazione degli artt. 1321, 1882, 1917, 1932 c.c.
Richiamato a sostegno della dedotta invalidità della clausola claims made per incompatibilità con norme inderogabili del contratto di assicurazione.
non fosse nulla per violazione dell'articolo 2965 c.c.
La Corte d'appello aveva escluso che la clausola claims made violasse tale disposizione; la Cassazione non entra nel merito per intervenuto giudicato esterno.
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti sia già intervenuta una decisione passata in giudicato sulla validità della medesima clausola contrattuale e sulla stessa copertura assicurativa, la questione non può essere nuovamente esaminata in un successivo giudizio avente identico oggetto e causa petendi.
- L'eccezione di giudicato esterno può essere valorizzata in sede di legittimità anche mediante memoria, se dalla precedente pronuncia risultano identiche parti, contratto, clausola controversa e profili di invalidità dedotti.
- La preclusione da giudicato opera anche quando la nuova impugnazione riproponga, in sostanza, questioni di diritto sovrapponibili a quelle già definite in precedenza.
- In tema di spese, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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