Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27026/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente leasing)

La controversia

Una società aveva concesso in affitto a una società utilizzatrice il ramo d’azienda relativo a un centro sportivo. L’utilizzatrice aveva stipulato con una società finanziaria un contratto di leasing traslativo per attrezzature sportive, garantito da due fideiussori. Dopo la risoluzione dell’affitto d’azienda e la riconsegna dell’azienda alla proprietaria, avvenuta il 5 ottobre 2017, le attrezzature erano rimaste nella disponibilità di quest’ultima, che ne rifiutava la restituzione perché sottoposte a sequestro preventivo. La società utilizzatrice era subentrata nel leasing il 29 novembre 2017 e, d’intesa con la concedente, aveva sospeso dal gennaio 2018 il pagamento dei canoni, sostenendo di non poter disporre dei beni. Con comunicazione del 6 settembre 2019 la concedente aveva dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa e aveva preteso euro 293.350,67 a titolo di penale. Gli attori avevano chiesto la risoluzione del leasing per inadempimento della concedente all’obbligo di assicurare il pacifico godimento dei beni, il risarcimento dei danni e l’accertamento dell’insussistenza di debiti; avevano inoltre domandato la condanna della società proprietaria dell’azienda per l’asserita detenzione e utilizzazione illecita dei beni, o, in subordine, la manleva. La concedente aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei canoni insoluti, quantificati in euro 115.771,93 oltre interessi, e la restituzione dei beni. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9251/2022, aveva rigettato le domande degli attori e le riconvenzionali della società proprietaria, accogliendo quelle della concedente e condannando la società utilizzatrice e i fideiussori al pagamento di euro 115.771,93 oltre interessi, nonché la società utilizzatrice e la proprietaria dell’azienda alla restituzione dei beni. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1090/2024 depositata il 15 aprile 2024, aveva rigettato l’appello dei fideiussori. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la domanda riconvenzionale della concedente, riferita alla «parte attrice», non fosse stata proposta contro i fideiussori; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 1453 e seguenti c.c. e l’omesso riconoscimento dell’inadempimento della concedente all’obbligo di garantire il pacifico godimento dei beni. Ha inoltre sostenuto che l’indisponibilità sopravvenuta dei beni avesse fatto venir meno la causa concreta del leasing o determinato impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c., giustificando la risoluzione e la sospensione dei canoni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la Corte d’appello aveva interpretato la domanda riconvenzionale della concedente come rivolta alla parte attrice considerata unitariamente, comprendente la società utilizzatrice e i fideiussori che avevano agito in giudizio in relazione al rapporto garantito. La censura, inoltre, non localizzava adeguatamente le conclusioni precisate dalla concedente e difettava di specificità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che riproponevano le critiche d’appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione e chiedevano una nuova valutazione del merito. Ha rigettato la censura sull’impossibilità sopravvenuta e sulla sospensione dei canoni: i giudici di merito avevano accertato che la concedente aveva consegnato i beni e che nessun suo comportamento aveva causato la perdita del godimento; lo spossessamento dipendeva dalle vicende dell’affitto d’azienda e dall’inadempimento dell’utilizzatrice all’obbligo di custodia. La sospensione dei canoni era pertanto ingiustificata e illegittima. La Corte ha condannato il ricorrente a pagare a ciascuna controricorrente euro 3.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; ha rigettato l’istanza della società proprietaria per la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Consolidato orientamento di questa Suprema Corte insegna che la violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice, eccedendo i limiti oggettivi della domanda, attribuisca o neghi un bene diverso da quello richiesto, introduca una causa petendi nuova ovvero rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto riservata alla parte (Cass., n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste se il giudice oltrepassa i limiti oggettivi della domanda attribuendo o negando un bene diverso, introducendo una nuova causa petendi o rilevando d’ufficio un’eccezione riservata alla parte. L’individuazione del contenuto effettivo della domanda è invece un accertamento di merito, sindacabile in cassazione nei limiti della correttezza e congruità della motivazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    In disparte il pur non marginale rilievo per cui omette di localizzare e di riportare, perlomeno indirettamente, il preciso contenuto delle domande definitivamente precisate nelle conclusioni dalla società De Lage Landen, con conseguente difetto di specificità in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., il motivo si limita a riproporre doglianze già svolte in appello, alle quali la corte territoriale ha puntualmente risposto.

    Il motivo di ricorso deve indicare e localizzare gli atti processuali rilevanti e riportare il contenuto necessario a comprendere la censura; l’omissione comporta difetto di specificità.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Le doglianze del ricorrente finiscono pertanto per risolversi nel chiedere alla Corte una nuova valutazione del merito dei reciproci adempimenti e inadempimenti delle parti, estranea invece al sindacato di legittimità, tanto più a fronte di una pronuncia di appello confermativa della decisione di primo grado per le stesse ragioni, con conseguente manifesta violazione dell’art. 360, comma 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, compreso il riesame degli adempimenti e degli inadempimenti accertati dai giudici di merito.

  • art. 1463 c.c.

    Con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva del contratto, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima (v. Cass. n. 163151/2007, richiamata da Cass. n. 8766/2019, cit.).

    Nell’economia funzionale del contratto, l’impossibilità per il creditore di utilizzare la prestazione per una causa a lui non imputabile può estinguere l’obbligazione, autonomamente e distintamente dall’impossibilità totale o parziale di eseguirla prevista dagli artt. 1463 e 1464 c.c. Nel caso concreto, tuttavia, la perdita del godimento non era imputabile alla concedente e derivava, secondo l’accertamento di merito, dalle vicende dell’affitto d’azienda e dall’inadempimento dell’utilizzatrice all’obbligo di custodia.

  • art. 1464 c.c.

    Con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva del contratto, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima (v. Cass. n. 163151/2007, richiamata da Cass. n. 8766/2019, cit.).

    L’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, per causa non imputabile a quest’ultimo, è distinta dall’impossibilità parziale di esecuzione della prestazione disciplinata dall’art. 1464 c.c.; la pronuncia richiama tale distinzione quale principio generale, ma esclude che essa giustificasse la pretesa del ricorrente sulla base degli accertamenti compiuti nel caso concreto.

  • art. 1453 c.c.

    La corte territoriale ha accertato, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che il regolamento negoziale intercorso tra le parti era idoneo a realizzare l’assetto di interessi perseguito con il leasing e che tale funzione non era stata affatto alterata dalla pretesa della società concedente a che l’utilizzatore pagasse i canoni residui.

    La domanda di risoluzione per inadempimento non può essere accolta quando, in base all’accertamento di merito, la concedente ha adempiuto alla consegna dei beni e non ha concorso alla loro successiva indisponibilità; in tale situazione la sospensione dei canoni da parte dell’utilizzatrice è ingiustificata.

  • art. 96 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dovendo invece essere rigettata, per difetto dei relativi presupposti, l’istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controricorrente Società Sportiva Romana s.r.l., non emergendone presupposti nella condotta processuale del ricorrente.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata esclusa perché la Corte non ha ravvisato nella condotta processuale del ricorrente i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice oltrepassa i limiti oggettivi della domanda attribuendo o negando un bene diverso, introducendo una causa petendi nuova o rilevando d’ufficio un’eccezione in senso stretto riservata alla parte. L’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto effettivo sono invece accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione nei limiti della correttezza e congruità della motivazione.
  • Quando il creditore propone un giudizio relativo al rapporto garantito e la domanda riconvenzionale è diretta contro la «parte attrice» intesa unitariamente, il giudice di merito può interpretarla, in base alla struttura della domanda e al rapporto dedotto, come rivolta anche ai fideiussori che hanno agito in quella sede quali componenti della parte processuale e garanti del debitore principale.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare la specifica regola di diritto violata e i passaggi decisori in cui sarebbe stata disattesa; la censura generica che ripropone le doglianze d’appello o sollecita una nuova valutazione dei fatti e degli adempimenti è inammissibile o comunque estranea al giudizio di legittimità.
  • Nell’economia funzionale del contratto, l’impossibilità per il creditore di utilizzare la prestazione, quando dipenda da causa a lui non imputabile, può costituire una causa di estinzione dell’obbligazione autonoma e distinta dall’impossibilità totale o parziale di esecuzione. L’applicazione di tale principio presuppone però l’accertamento della non imputabilità della causa impeditiva al creditore.
  • Nel leasing, se la concedente ha consegnato i beni e la successiva perdita del loro godimento non è riconducibile a un suo comportamento, ma alle vicende del rapporto tra utilizzatrice e terzi e all’inadempimento dell’utilizzatrice dell’obbligo di custodia, non risulta dimostrato l’inadempimento della concedente e la sospensione dei canoni da parte dell’utilizzatrice è ingiustificata.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.