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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01378/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali sulla base di una dichiarazione di ricognizione di debito sottoscritta dal debitore. In opposizione, il debitore non contestava la sottoscrizione ma affermava di essere stato tratto in inganno sulla portata dell’atto e deduceva anche un errore di calcolo. Il tribunale revocava il decreto e condannava il debitore al pagamento di una somma inferiore, mentre la corte d’appello, accogliendo il gravame del debitore, rigettava la domanda dei creditori ritenendo che la richiesta di prova testimoniale formulata dagli stessi avesse fatto venir meno il vantaggio probatorio derivante dalla ricognizione di debito e che, non essendo stata ammessa la prova per testi, mancasse la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 1988 c.c., sostenendo che la mera richiesta di prova testimoniale non integra rinuncia alla dispensa dall’onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito; 2) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato le dichiarazioni processuali del debitore e la piena efficacia probatoria della dichiarazione sottoscritta; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per il richiamo a precedenti di legittimità senza adeguata applicazione al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito delle questioni di diritto dedotte e dichiara il ricorso inammissibile per eccessiva genericità e per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., rilevando che i ricorrenti non avevano riportato con precisione il contenuto della ricognizione di debito, non avevano indicato in modo puntuale la sua reperibilità nei fascicoli e non avevano trascritto i capitoli di prova testimoniale richiesti, impedendo così il controllo sulla decisività delle censure. Vengono confermate le spese a carico dei ricorrenti e viene dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione, ma comporta una relevatio ab onere probandi e una presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria; resta però necessario che il rapporto sottostante esista e sia valido, potendo venir meno l’efficacia del riconoscimento se il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova; i ricorrenti sostenevano che l’onere di provare l’adempimento gravasse sul debitore, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato per la piena prova della scrittura sottoscritta, ma la censura non viene esaminata nel merito per la genericità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza/consistenza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo ritiene violato perché il ricorso non riproduce adeguatamente il contenuto del documento e dei capitoli di prova né ne indica con precisione la collocazione processuale, impedendo il controllo di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, ma non trasforma la dichiarazione in una fonte autonoma dell’obbligazione: se il rapporto sottostante manca, è invalido o si è estinto, il riconoscimento perde efficacia.
  • La deduzione della violazione dell’art. 1988 c.c. richiede una censura specifica e puntuale, calata nel concreto assetto probatorio della causa; non basta affermare in astratto che la richiesta di prova testimoniale non equivalga a rinuncia al vantaggio probatorio.
  • In sede di legittimità il ricorso deve rispettare rigorosamente l’onere di specificazione ex art. 366, n. 6 c.p.c.: occorre trascrivere o indicare con precisione i documenti e i capitoli di prova rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La deduzione di motivazione apparente non può limitarsi a contestare il richiamo a precedenti giurisprudenziali: bisogna mostrare perché la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito nella concreta fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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