Cassazione Civile, Ordinanza n. 14328/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di alcune cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nonché di due iscrizioni ipotecarie eseguite dall'agente della riscossione: la prima a garanzia di crediti da sanzioni stradali, la seconda a garanzia di crediti previdenziali risultanti da avviso di addebito INPS. Dopo che il Giudice di Pace di Napoli aveva declinato la competenza per materia, la causa era stata riassunta davanti al Tribunale di Cassino, che però ha ritenuto sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli per le contestazioni sui crediti da violazioni del codice della strada e del Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per quelle sui crediti previdenziali; ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. Nel regolamento, la questione era stabilire quale giudice fosse competente per le varie domande di accertamento negativo/opposizione, distinguendo tra pretese sanzionatorie stradali e pretese previdenziali.
La decisione
La Corte ha accolto la ricostruzione del Tribunale solo in parte e ha dichiarato: a) la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli sulle contestazioni relative alle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, sia se proposte contro le cartelle di pagamento sia se proposte contro l'iscrizione ipotecaria riferita ai medesimi crediti; b) la competenza per materia del Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, sulle contestazioni relative ai crediti previdenziali oggetto dell'iscrizione ipotecaria. È stata inoltre fissata la prosecuzione del giudizio davanti ai giudici competenti e non sono state liquidate spese, non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito ritenga di dover declinare la propria competenza e si ponga un conflitto negativo di competenza.
richiamato per la trattazione camerale del procedimento in Cassazione.
le contestazioni contro le cartelle di pagamento per crediti da sanzioni stradali erano state formulate come opposizione all'esecuzione/accertamento negativo.
la Corte esclude che, nelle ipotesi considerate, vi sia spazio per l'opposizione agli atti esecutivi, che resta comunque riservata al tribunale.
art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato come fonte della competenza per materia del giudice di pace nelle opposizioni a verbale per violazioni del codice della strada.
art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato per le ipotesi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, con competenza del giudice di pace prioritariamente per materia e con limite di valore nei casi indicati.
art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
la contestazione del fermo amministrativo, per analogia, segue i medesimi criteri di competenza applicati anche all'iscrizione ipotecaria.
art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
l'iscrizione ipotecaria è trattata come misura analoga al fermo amministrativo quanto alla competenza per materia sulle contestazioni relative ai crediti sottostanti.
per le contestazioni su crediti previdenziali rinvia alle norme sulle controversie individuali di lavoro, radicando la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
indica l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale del lavoratore, rilevante per individuare il tribunale competente come giudice del lavoro.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia anche quando la contestazione investa cartelle di pagamento o misure cautelari/esecutive come il fermo o l'ipoteca, purché la censura riguardi i presupposti del credito o fatti impeditivi, modificativi o estintivi del medesimo.
- La contestazione dell'iscrizione ipotecaria collegata a crediti da sanzioni stradali segue, quanto alla competenza, gli stessi criteri applicabili alle opposizioni relative al fermo amministrativo e alle opposizioni recuperatorie o preventive sul credito sottostante.
- Quando la domanda è diretta a contestare la formazione o la persistenza del credito da sanzione amministrativa, non trova spazio l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., restando ferma la competenza per materia del giudice di pace; quest'ultima competenza non viene attratta al tribunale per il solo fatto che la misura impugnata sia l'ipoteca.
- Le controversie relative a crediti previdenziali oggetto di iscrizione ipotecaria rientrano nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, secondo il rinvio operato dall'art. 618 bis c.p.c. alle regole delle controversie individuali di lavoro, con riferimento al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente preposto all'esame della posizione assicurativa e previdenziale.
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