Cassazione Penale, Ordinanza n. 25417/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato su richiesta dell'imputato la pena per fatti qualificati come delitti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto l'illegalità della pena, sostenendo che, ai fini della determinazione della violazione più grave nel reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p., avrebbe dovuto essere considerata più grave la condotta di cui al comma 4 dell'art. 73, relativa a circa quattro chilogrammi netti di cocaina, anziché quella di cui al comma 1, riferita a circa 151 grammi netti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non rientrasse tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento e, comunque, che fosse manifestamente infondato: la pena non era illegale nei termini rilevanti ai fini del controllo di legittimità e, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto sulla base della pena edittale prevista per il reato, non in base al concreto quantitativo di stupefacente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente indicati dalla norma.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato.
La Corte ha proceduto nelle forme semplificate previste per l'inammissibilità del ricorso.
L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel reato continuato la violazione più grave rileva ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Sono le fattispecie di traffico/detenzione di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi diversi sono inammissibili.
- L'illegalità della pena, ai fini dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, coincide con una pena che ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, non con eventuali errori compiuti nei passaggi intermedi di determinazione sanzionatoria.
- Nel reato continuato la violazione più grave deve essere individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato, e non sulla base della concreta entità del fatto o del quantitativo di sostanza sequestrata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza necessaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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