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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25415/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, poiché il motivo dedotto non rientrava tra quelli proponibili avverso una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., pronunciata dal Tribunale di Como. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, che assumeva incongrua. La Corte rileva però che il motivo è, oltre che generico, non consentito nel perimetro dei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento, essendo ammessi soltanto i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; sono deducibili solo vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • spese processuali

    poste a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

  • Cassa delle ammende

    sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure sulla mera congruità della pena o su vizi motivazionali non riconducibili ai vizi tipizzati.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla commisurazione della pena non è ammissibile quando la sentenza impugnata sia di patteggiamento, salvo che la doglianza si traduca nella denuncia di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla legge.
  • Quando il motivo di ricorso contro il patteggiamento è estraneo ai casi tassativi di ricorribilità, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità de plano, con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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