Cassazione Penale, Ordinanza n. 25441/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato per concorso in ricettazione con sentenza di patteggiamento, alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.400 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. In sede esecutiva egli aveva chiesto di modificare una delle prescrizioni della pena sostitutiva, sostituendo il divieto di uscire dai confini regionali con il meno afflittivo divieto di espatrio. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che tale prescrizione non fosse modificabile perché non costituiva una pena accessoria, ma un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva. Nel ricorso per cassazione il condannato ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione per asserita incomprensibilità della decisione; dall'altro, violazione di legge sostenendo che la disciplina del lavoro di pubblica utilità stabilisce solo in via generale lo svolgimento entro la regione di residenza e consente deroghe per comprovate esigenze lavorative e familiari, che nel caso concreto sarebbero state documentate.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi sul contenuto della prescrizione, perché ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione ma come opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, della legge n. 689/1981, il rimedio corretto avverso la decisione sulla modifica delle prescrizioni della pena sostitutiva sia l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha applicato la pena. Conseguentemente, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale monocratico di Parma affinché proceda nella fase di opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. e richiamata dalla disciplina speciale. La Corte ha quindi riqualificato l'impugnazione, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, e ha escluso la declaratoria di inammissibilità richiesta dal Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma richiamata dal ricorrente per denunciare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma richiamata dal ricorrente per dedurre l'erronea applicazione della legge penale rispetto alla disciplina delle prescrizioni del lavoro di pubblica utilità.
art. 64, comma 2, l. n. 689/1981
prevede che il giudice che ha applicato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità provveda sulla domanda di modifica delle prescrizioni secondo il procedimento di opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
norma di modifica della disciplina richiamata dalla Corte come testo vigente dell'art. 64, comma 2, l. n. 689/1981.
indica il rito dell'opposizione dinanzi allo stesso giudice che procede, ritenuto rimedio corretto contro il provvedimento sulla modifica delle prescrizioni.
richiamato in relazione alla modalità irrituale con cui il giudice dell'esecuzione aveva provveduto in udienza camerale.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla modifica delle prescrizioni della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità il rimedio esperibile è l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso immediato per cassazione.
- Se un'impugnazione è proposta con un mezzo processualmente errato ma è riconoscibile come atto appartenente a un diverso rimedio previsto dall'ordinamento, deve essere riqualificata e non dichiarata inammissibile, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La riqualificazione dell'atto di impugnazione è funzionale a non privare la parte della fase di riesame di merito davanti al giudice competente, che ha cognizione piena delle questioni e può valutare anche eventuali profili istruttori preclusi in cassazione.
- La disciplina delle pene sostitutive va letta nel senso che la modifica delle prescrizioni segue il procedimento speciale previsto dalla legge, sicché il giudice dell'esecuzione non è chiamato a un sindacato di legittimità, ma a un riesame pieno della richiesta proposta dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25391/2026 del 07/07/2026
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25415/2026 del 07/07/2026
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25417/2026 del 07/07/2026
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25431/2026 del 07/07/2026
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25432/2026 del 07/07/2026
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25438/2026 del 07/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →