Cassazione Penale, Ordinanza n. 25438/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona condannata aveva ottenuto, in sede di patteggiamento, l’applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Dopo il rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’istanza volta a sostituire una prescrizione inerente a tale pena sostitutiva - il divieto di uscire dai confini regionali - con il meno afflittivo divieto di espatrio, proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione, lamentando l’incomprensibilità delle ragioni della decisione; 2) violazione di legge, sostenendo che la disciplina sui lavori di pubblica utilità consentirebbe spostamenti fuori regione in presenza di comprovate esigenze lavorative, come nel caso concreto documentato. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi perché qualifica l’atto come opposizione e non come ricorso per cassazione. Richiama l’art. 64, comma 2, l. n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022, e afferma che contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide sulla modifica delle prescrizioni della pena sostitutiva il rimedio corretto è l’opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. Conseguentemente, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, il ricorso viene riqualificato come opposizione e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Parma per il relativo riesame.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Viene richiamato come base del primo motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché ritiene l’impugnazione proposta con rimedio errato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
inosservanza o erronea applicazione della legge penale
Viene richiamato come base del secondo motivo di ricorso, ma non viene scrutinato per la riqualificazione dell’atto.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti essenziali.
art. 64, comma 2, l. n. 689/1981
Stabilisce che il giudice che ha applicato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità provvede sulla richiesta di modifica delle prescrizioni secondo il rito dell’art. 667, comma 4, c.p.p.
Ha sostituito il comma 2 dell’art. 64 l. n. 689/1981, confermando il meccanismo di modifica delle prescrizioni davanti al giudice dell’esecuzione.
È individuato come il procedimento corretto per decidere sull’istanza di modifica delle prescrizioni e per proporre opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.
È richiamato solo per osservare che il giudice aveva provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, senza incidere sul principio della necessaria opposizione.
Massime di principio
- Contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide sulla modifica delle prescrizioni della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità non è proponibile direttamente ricorso per cassazione, ma solo opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., come richiamato dall’art. 64, comma 2, l. n. 689/1981.
- Se l’impugnazione è erroneamente qualificata come ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve riqualificarla come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- La riqualificazione del mezzo di impugnazione preserva la fase di riesame pieno da parte del giudice dell’esecuzione, che è il giudice naturalmente deputato a valutare anche eventuali esigenze istruttorie e tutte le doglianze non proponibili in sede di legittimità.
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