Cassazione Penale, Ordinanza n. 25431/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva, con unico motivo, la violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p. e il vizio di motivazione della decisione di rigetto dell'eccezione di tardività della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la disciplina del termine a comparire di quaranta giorni nel giudizio di appello, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024, mentre il gravame nel caso concreto era anteriore a tale data. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione, restando invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e su vizi non trasmodati nell'illegalità della pena.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; in cassazione sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione.
Nel contesto del concordato in appello non vi è obbligo per il giudice di appello di motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui a tale norma, né tale omissione è deducibile nei limiti indicati dalla Corte.
Il termine a comparire di quaranta giorni nei giudizi di appello introdotto dalla riforma si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.
La censura relativa alla tardività della notifica del decreto di citazione in appello è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso manifestamente infondato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, richiamato come base normativa del concordato in appello.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la disciplina del termine a comparire in appello, fissandolo a quaranta giorni, con applicazione temporale limitata agli atti di impugnazione successivi al 1° luglio 2024.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità è circoscritto ai profili relativi alla validità del consenso delle parti e alla corrispondenza tra richiesta concordata e pronuncia, mentre non possono essere riproposte censure su motivi di appello rinunciati.
- La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola censurabile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello e l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
- Le modifiche processuali sul termine a comparire nel giudizio di appello non si applicano retroattivamente agli atti di impugnazione proposti prima della data di efficacia indicata dal legislatore o dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile de plano, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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