Cassazione Penale, Ordinanza n. 25432/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, chiedeva che la Corte di appello fosse censurata per non avere rilevato un'eventuale causa di proscioglimento immediato. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso era riferito a motivi di appello ai quali l'imputato aveva espressamente rinunciato nella procedura di patteggiamento in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., osservando che, in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Per tale ragione il ricorso, che investiva questioni già abbandonate, è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa ai sensi di tale norma, nel contesto del c.d. patteggiamento in appello, è pronunciata a fronte di una richiesta dell'imputato con rinuncia ai motivi di appello non coltivati.
Il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la cognizione è circoscritta ai motivi residui dopo la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello.
Il ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. deve essere trattato de plano e può essere dichiarato inammissibile quando investa motivi ai quali il ricorrente abbia rinunciato.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
È richiamata come fonte della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello.
Massime di principio
- Quando l'imputato aderisce al c.d. patteggiamento in appello e rinuncia espressamente ai motivi di gravame, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai motivi non rinunciati.
- In tale assetto, il giudice d'appello non è tenuto a sviluppare una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. rispetto ai motivi abbandonati.
- Il ricorso per cassazione che censuri profili rientranti in motivi di appello espressamente rinunciati è inammissibile, poiché si fonda su questioni non più devolute al giudice.
- Le impugnazioni contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. possono essere decise de plano e, se prive di devoluzione effettiva sui punti contestati, conducono alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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