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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40729/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una plusvalenza di euro 378.118,00 realizzata dalla cessione integrale della partecipazione detenuta in una società a responsabilità limitata (newco) a favore di un terzo acquirente. La società aveva ritenuto la plusvalenza parzialmente esente ai sensi dell’art. 87 T.U.I.R. (participation exemption), indicando in dichiarazione la variazione in diminuzione del 95% della plusvalenza. L’Ufficio ha contestato il beneficio sostenendo che mancasse il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno prima della cessione. La fattispecie concreta presenta però una particolarità: la newco era stata costituita pochi mesi prima e poi incrementata mediante conferimento di un ramo d’azienda da parte della società conferente; successivamente la partecipazione nella newco era stata ceduta. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e, dall’altro, violazione degli artt. 87, comma 1, lett. a), e 176, comma 4, T.U.I.R., sostenendo che, in caso di conferimento d’azienda seguito da cessione della partecipazione ricevuta, il periodo di possesso utile ai fini del requisito temporale pex deve computarsi anche tenendo conto della detenzione già maturata in capo al conferente, in applicazione del principio di continuità fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo di violazione di legge. Ha affermato che, nella sequenza conferimento di ramo d’azienda in neutralità fiscale e successiva cessione della partecipazione ricevuta, il requisito del possesso ininterrotto di cui all’art. 87 T.U.I.R. non va calcolato solo dal conferimento alla cessione, ma anche considerando il periodo di possesso già maturato in capo al soggetto conferente, per effetto della continuità fiscale prevista dall’art. 176, comma 4, T.U.I.R. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi; il motivo è però rimasto assorbito dall’accoglimento del motivo di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge relativo all’erronea applicazione degli artt. 87 e 176 T.U.I.R.

  • art. 87, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione va verificato ai fini della participation exemption; nel caso di partecipazioni ricevute a seguito di conferimento in neutralità fiscale, il computo non si esaurisce nel solo periodo post-conferimento, ma si estende al possesso maturato dal conferente.

  • art. 87, comma 1, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La plusvalenza da cessione di partecipazioni può essere esente se ricorrono i requisiti previsti dalla norma, tra cui la commercialità della partecipata; la disposizione è richiamata nel quadro della disciplina pex.

  • art. 176, commi 3 e 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    «3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c). 4. Le aziende acquisite in dipendenza dei conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo (di neutralità fiscale) si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'art. 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio»

    La neutralità fiscale del conferimento comporta continuità dei valori e del possesso: il periodo di possesso dell’azienda conferita, e quindi rilevante ai fini del requisito temporale, si estende al soggetto conferitario; anche le partecipazioni ricevute assumono l’anzianità fiscale dei beni o delle partecipazioni conferiti.

  • art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per definire l’esercizio di impresa commerciale quale requisito soggettivo della disciplina pex.

  • art. 2465 c.c.

    Richiamato per descrivere la relazione di stima del bene conferito nel conferimento di ramo d’azienda.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale norma processuale per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato come fonte modificativa della disciplina camerale della Cassazione.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.

Massime di principio

  • Nel regime della participation exemption, il requisito dell’ininterrotto possesso della partecipazione deve essere coordinato con le regole di neutralità fiscale del conferimento d’azienda: il possesso del conferente si trasferisce al conferitario anche ai fini del computo del periodo rilevante.
  • Se una partecipazione è ricevuta in cambio del conferimento di un ramo d’azienda in regime di continuità fiscale, la verifica del requisito temporale per l’esenzione della plusvalenza non può limitarsi al periodo successivo al conferimento, ma deve includere l’anzianità fiscale maturata dal soggetto conferente.
  • In presenza di una sequenza conferimento in newco e successiva cessione della partecipazione, l’interpretazione delle norme sulla pex deve essere sistematica e non meramente letterale, valorizzando la continuità tra azienda conferita e partecipazione ricevuta.
  • L’erronea esclusione del periodo di possesso maturato dal conferente integra violazione di legge e comporta la cassazione della decisione di merito che abbia negato il beneficio per difetto del requisito annuale.
  • Quando il nodo controverso è esclusivamente interpretativo e i fatti storici sono pacifici, il giudice di legittimità può correggere l’errore di diritto nella ricostruzione del requisito fiscale senza necessità di riesaminare il merito fattuale.

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