Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte di appello che aveva negato lo scioglimento della società per insanabile dissidio tra i soci e aveva mantenuto ferma la misura cautelare. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da una lite interna tra soci di una società di persone. Un socio aveva agito dinanzi al tribunale chiedendo l'esclusione dell'altro socio dalla società in nome collettivo e, in subordine o comunque, lo scioglimento della società per insanabile dissidio tra i soci. Il convenuto aveva a sua volta chiesto in via riconvenzionale l'esclusione dell'attore. Nel frattempo, sulla base di una clausola compromissoria statutaria, un collegio arbitrale aveva già pronunciato l'esclusione del ricorrente dalla società, condannandolo anche al risarcimento dei danni e alle spese; in connessione con ciò era stato anche concesso sequestro conservativo su beni del medesimo. Il tribunale aveva rigettato le domande dell'attore ritenendo devoluta agli arbitri la domanda di esclusione del socio e assorbendo il resto. In appello, la corte territoriale ha ritenuto comunque esaminabile la domanda di scioglimento, ma l'ha respinta osservando che l'appellante non aveva specificamente riproposto le istanze istruttorie e che, in ogni caso, l'esclusione già dichiarata di uno dei due soci faceva venir meno la dedotta impossibilità di funzionamento della società. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e omessa disamina di atti, sostenendo che le istanze istruttorie erano state richiamate; 2) omesso esame dell'insanabile dissidio tra i soci; 3) violazione dell'art. 2272 n. 2 c.c. per avere la corte ritenuto che l'irreversibilità del dissidio potesse essere superata dall'esclusione del socio inadempiente; 4) violazione degli artt. 671 ss. c.p.c. in tema di sequestro conservativo, contestando la mancata revoca della misura. La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha affermato che la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica e che il mero rinvio agli atti di primo grado equivale ad abbandono; ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi fondati sull'insanabile dissidio, osservando che la mera pendenza di un ricorso per cassazione avverso il lodo arbitrale non rende di per sé illegittimo il lodo, mentre l'avvenuta esclusione di un socio fa comunque venir meno la conflittualità interna; ha dichiarato assorbito il motivo relativo al sequestro, perché dipendente dalla tesi principale non accolta.
Norme richiamate
richiamato solo come parametro della censura di violazione processuale, senza accoglimento della doglianza
richiamato solo come parametro della censura di violazione processuale, senza accoglimento della doglianza
richiamato solo come parametro della censura di violazione processuale, senza accoglimento della doglianza
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato nei limiti indicati dalla Corte
richiamato dalla parte ricorrente in relazione allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento, ma la censura è stata respinta
richiamati dal ricorrente per contestare il sequestro conservativo; il motivo è stato assorbito
richiamato nel contesto della dedotta riproposizione delle istanze istruttorie, ma il mero rinvio alle memorie è stato ritenuto insufficiente
art. 513 c.p.
citato solo nel racconto dei fatti come riferimento alla querela penale, senza rilievo decisorio
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato in connessione con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica: il semplice rinvio agli atti difensivi o alle memorie del primo grado non è sufficiente e può essere interpretato come abbandono della prova.
- La proposizione di un ricorso per cassazione avverso una sentenza resa sull'impugnazione di un lodo arbitrale non rende il lodo, di per sé, illegittimo; occorre indicare specificamente le ragioni dell'asserita invalidità.
- Quando uno dei soci viene già escluso dalla compagine, la domanda di scioglimento della società fondata sull'insanabile conflittualità interna può risultare priva del presupposto fattuale dell'impossibilità di funzionamento della società.
- Le censure di omesso esame di un fatto decisivo non possono prescindere dalla permanenza, nel quadro fattuale accertato, del presupposto che si assume trascurato dal giudice di merito.
- Le questioni cautelari dipendenti dalla tesi principale sullo scioglimento della società restano assorbite se la domanda principale viene definitivamente respinta.
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