Cassazione Civile, Sentenza n. 25348/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La CONSOB impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva annullato la delibera sanzionatoria n.19228/2015 a causa di un presunto vizio di identificabilità della motivazione dell'atto, ritenendo che gli atti di accertamento notificati fossero diversi e non identificabili in mancanza di data/numero. CONSOB sosteneva che la seconda notifica (01/10/2015) aveva semplicemente trasmesso all'interessato l'atto di accertamento completo, comprensivo della 'fase decisoria' e delle controdeduzioni, sanando le irregolarità formali precedenti; chiedeva quindi la cassazione della sentenza per aver erroneamente qualificato il difetto come vizio di motivazione invece che irregolarità comunque sanata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso proposti dalla CONSOB, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come carenza di motivazione ciò che era, nella sostanza, una irregolarità di notifica sanata dalla successiva trasmissione dell'atto completo. La Cassazione ha precisato che, secondo il Regolamento CONSOB di riferimento e la sua disciplina transitoria, il procedimento sanzionatorio si forma progressivamente e la trasmissione integrativa del 01/10/2015 aveva l'effetto di rendere conoscibile all'interessato l'intero iter decisorio e le valutazioni sulle controdeduzioni. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione perché esamini la fondatezza degli altri motivi di opposizione e decida anche sulle spese di legittimità. I restanti motivi del ricorso della CONSOB sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma sostanziale invocata per qualificare la fattispecie di market abuse oggetto della delibera sanzionatoria; la Corte non ha messo in discussione la rilevanza della norma ma si è concentrata su aspetti procedurali di notifica e motivazione
Richiamato in relazione alla sanzione accessoria irrogata; la decisione si concentra sull'identificabilità della delibera che ha applicato tali misure
Richiamato con riferimento al sequestro e confisca di somme; non è tema centrale della decisione, che riguarda invece la regolarità procedimentale
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 4)
Fondamento formale del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi a falsa applicazione di norme e nullità per vizi di motivazione apparente, accogliendo i motivi n.3 e n.4
Regola sulla motivazione delle sentenze; la Cassazione ha rilevato contraddittorietà nelle argomentazioni della Corte d'appello ma ha prevalso l'interpretazione che la contestazione procedimentale era stata sanata dalla successiva notifica
Invocato nelle censure sulla corretta applicazione della disciplina procedurale del TUF; la Cassazione ha richiamato la necessità di esaminare gli atti di accertamento e la coerenza con il Regolamento CONSOB transitorio
Citato nella prospettazione di violazioni di garanzie procedimentali; la Corte ha ritenuto che le garanzie endo-procedimentali richieste erano state rispettate
legge n. 241/1990, artt. 3 e 21-octies
Richiamate in tema di trasparenza e di accesso agli atti; la Corte ha valutato che la seconda notificazione ha reso conoscibile l'iter e le motivazioni, adempiendo agli obblighi di trasparenza
Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori CONSOB (delibera n.18750/2013 e modifiche - delibera n.19158/2015, art.8 e art.2 transitoria)
Interpretato come disciplina di formazione progressiva del provvedimento: l'art.8 riformulato prevede che dopo la relazione dell'Ufficio Sanzioni è possibile alle parti presentare controdeduzioni e che la Commissione adotta poi il provvedimento conclusivo; la Corte ha ritenuto che la trasmissione integrativa abbia adempiuto alle garanzie del contraddittorio endo-procedimentale
Citato in riferimento alla natura delle irregolarità processuali vs. vizio di motivazione; la Cassazione ha distinto tra irregolarità di notifica sanabile e vizio sostanziale della motivazione
artt. 137 e 149-bis c.p.c. e artt. 156 e 160 c.p.c.
Norme processuali ritenute rilevanti dalle parti per la valutazione della regolarità delle notifiche e della decisione; la Corte ha ritenuto che la regolarizzazione documentale abbia eliminato l'ostacolo posto dalla prima notifica
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori CONSOB il provvedimento finale si forma progressivamente: la trasmissione integrativa di documenti e della 'fase decisoria' può sanare precedenti carenze formali di notifica se l'interessato riceve effettiva conoscenza dell'iter e ha la possibilità di presentare controdeduzioni.
- Un vizio formale di notifica non sempre determina la nullità del provvedimento: il giudice deve valutare se la successiva comunicazione ha effettivamente rimediato l'irregolarità e se le garanzie del contraddittorio endo-procedimentale sono state assicurate.
- Il contraddittorio nel procedimento amministrativo sanzionatorio CONSOB è principalmente endo-procedimentale (verticale): il nucleo essenziale delle garanzie è la contestazione degli addebiti e la valutazione delle controdeduzioni; la forma processuale orizzontale non sempre si applica identicamente.
- In sede di impugnazione giudiziale il giudice dell'appello deve distinguere tra difetto di motivazione dell'atto amministrativo e carenze procedurali di notifica: se la documentazione integrativa permette l'identificazione della motivazione sostanziale, l'atto può considerarsi sostanzialmente identificabile.
- La Cassazione tende a rimandare al giudice di merito l'esame della fondatezza delle questioni sostanziali quando risolve preliminarmente questioni processuali e ritiene sanata l'irregolarità formale; pertanto la parte soccombente in appello può ottenere la rinnovazione del giudizio sul merito dopo la cassazione per vizio procedurale.
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