Cassazione Civile, Sentenza n. 25336/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I resistenti avevano impugnato la delibera CONSOB n. 20306/14.02.2018 che li sanzionava con 25.000 euro ciascuno per non aver segnalato, ai sensi dell'art. 149 comma 3 TUF, un'irregolarita riscontrata nell'attivita di vigilanza: la relazione trimestrale prevista dall'art. 150 comma 1 TUF non aveva infatti riportato che la sottoscrizione di obbligazioni da parte dell'amministratore delegato era avvenuta nei confronti di ASPERUM, una societa della quale un componente del consiglio era amministratore, con potenziale conflitto di interessi. La Corte d'appello di Torino aveva accolto l'opposizione, ritenendo che la mancata esplicitazione fosse irrilevante, atteso che in una successiva riunione del consiglio (17/03/2015) era stato comunicato che quel componente era divenuto socio unico di ASPERUM e che furono attivate procedure interne. CONSOB ha impugnato tale decisione sostenendo che la Corte abbia erroneamente confuso l'obbligo di informazione degli amministratori al collegio (art.150) con l'obbligo distinto del collegio sindacale di segnalare alla CONSOB ogni irregolarita riscontrata (art.149 comma 3), e che la Corte abbia impropriamente valutato la rilevanza dell'omissione come mera irregolarita non segnalabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso CONSOB, ritenendo i motivi fondati. Ha censurato la Corte d'appello per aver sostituito la valutazione delle incompletezze della relazione informativa con fatti sopravvenuti e per aver ritenuto che il collegio potesse filtrare le irregolarita prima di segnalarle. La Cassazione ha affermato che l'obbligo del collegio sindacale ai sensi dell'art.149 comma 3 TUF e' assoluto: tutte le irregolarita riscontrate nell'esercizio della vigilanza devono essere comunicate senza indugio alla CONSOB, senza valutazioni discrezionali di rilevanza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di legittimita.
Norme richiamate
D.Lgs. 58/1998 (TUF) - art.149
Il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla CONSOB tutte le 'irregolarita' riscontrate nell'attivita di vigilanza; non e' previsto un potere di filtro o una valutazione di rilevanza da parte dei sindaci.
D.Lgs. 58/1998 (TUF) - art.150
Gli amministratori devono riferire tempestivamente e almeno trimestralmente al collegio sindacale sulle operazioni di maggior rilievo e sulle operazioni in cui abbiano un interesse proprio o di terzi; l'omessa o incompleta informativa sugli interessi degli amministratori puo' concretare un'irregolarita da segnalare.
D.Lgs. 58/1998 (TUF) - art.193
Prevede la sanzionabilita dell'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa societaria/di vigilanza, richiamata in relazione all'art.149.
Indica i doveri di vigilanza del collegio sindacale, di cui l'art.149 TUF costituisce specificazione nell'ambito societa quotate.
Attribuisce ai sindaci poteri di ispezione e di richiesta di notizie agli amministratori anche riguardo a societa controllate, potenziando l'obbligo informativo e i mezzi di accertamento per esercitare la vigilanza.
Giurisprudenza richiamata
Cass. civ., Sez. 2, n. 3251/2009; Sez. 2, n. 12110/2018
Precedenti della Corte che confermano la lettura restrittiva circa l'assenza di poteri di filtro dei sindaci: le irregolarita devono essere comunicate alla CONSOB senza che i sindaci ne selezionino la rilevanza.
Massime di principio
- Il collegio sindacale e' obbligato a comunicare senza indugio alla CONSOB tutte le irregolarita riscontrate nell'esercizio della vigilanza; non e' consentito operare un 'filtro' di rilevanza prima della segnalazione.
- L'obbligo informativo degli amministratori verso il collegio sindacale (art.150 TUF) e l'obbligo del collegio di segnalare irregolarita alla CONSOB (art.149 comma 3 TUF) sono distinti: l'incompletezza o omissione dell'informativa da parte degli amministratori puo' costituire di per sé un'irregolarita da segnalare.
- La comunicazione alla CONSOB riguarda la constatata irregolarita e non e' limitata alle conseguenze concrete o all'evoluzione successiva della situazione (es. sopravvenuta qualita di parte correlata).
- I sindaci devono adottare un atteggiamento di tempestiva segnalazione e possono utilizzare i poteri di ispezione e richiesta di notizie previsti dal codice civile per verificare la completezza delle informazioni ricevute.
- In casi analoghi la mancata segnalazione di informazioni incomplete relative a potenziali conflitti di interesse puo' integrare responsabilita' sanzionabili, pertanto e' prudente segnalare tempestivamente ogni anomalia riscontrata.
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