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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25334/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi Rescigno hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento per la costruzione realizzata sul confine, censurando (i) omissione di valutazione di documenti e della CTU (nullità ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c.), (ii) vizio di motivazione per omesso esame della specifica autorizzazione comunale in deroga alle distanze (n.5), e (iii) violazione/errata valutazione del valore probatorio della concessione edilizia quale atto pubblico (n.3) e relativi provvedimenti comunali. Le controparti hanno resistito e proposto ricorso incidentale deducendo errore della Corte d'appello nel ritenere mancante la prova del danno risarcibile derivante dalla violazione delle distanze (art.2043 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Ha confermato il principio per cui le NTA (art.15) che fissano distanza dal confine di 10 m, distanza tra fabbricati di 20 m e vietano l'aderenza escludono l'operatività del principio della prevenzione; l'art.22 che autorizza costruzioni "limitatamente al confine" non deroga invece al divieto di aderenza/distanza tra fabbricati. Ne consegue che una deroga comunale può consentire la costruzione a distanza inferiore dai 10 m dal confine solo nei limiti previsti e di norma richiede considerazione di eventuali accordi tra confinanti; tuttavia, quanto al risarcimento, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (n.33645/2022) secondo cui il danno da violazione delle distanze può essere riconosciuto ma richiede l'allegazione e, a seconda dei casi, la prova della concreta perdita di godimento o del lucro cessante (danno emergente e/o presunto), con necessità di un nesso causale. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione (pur rilevando qualche imperfezione argomentativa della Corte territoriale) e ha compensato le spese, rilevando l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 (art.13).

Norme richiamate

  • NTA del P.R.G. del Comune di Castel San Giorgio - art.15

    distanza dai confini metri lineari 10; distanza tra i fabbricati metri lineari 20; non è consentita l'aderenza.

    La Corte ha interpretato l'art.15 come norma che prescrive sia la distanza dal confine sia la distanza tra fabbricati e vieta l'aderenza; ciò limita l'operatività della prevenzione e impone una ripartizione degli oneri di distacco tra confinanti.

  • NTA del P.R.G. del Comune di Castel San Giorgio - art.22

    "fino a diversa eventuale previsione dei piani esecutivi possono autorizzarsi, sempre nel rispetto degli indici e parametri consentiti e prescritti, costruzioni a confine o in aderenza ... e, limitatamente al confine, per le zone omogenee E"

    L'art.22 consente autorizzazioni in deroga rispetto alla distanza dal confine ma, secondo la Corte, non deroga al divieto di aderenza o alla prescrizione della distanza tra fabbricati stabilita dall'art.15; la deroga è quindi limitata e va interpretata alla luce dell'insieme delle NTA.

  • Codice di procedura civile - art.360, comma 1, nn.3,4,5

    Gli argomenti di ricorso (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, nullità per mancata valutazione di prove) sono stati esaminati ma ritenuti infondati: la Cassazione non ha riscontrato violazioni tali da annullare la decisione di merito, salvo osservare correzioni marginali della motivazione.

  • Artt.115 e 116 c.p.c. e art.2700 c.c.

    Richiamate dai ricorrenti in relazione al valore probatorio degli atti e all'accertamento probatorio; la Corte non ha ritenuto che la mera esistenza di una concessione edilizia costituisse di per sé ragione sufficiente per affermare la legittimità dell'opera rispetto alle prescrizioni urbanistiche e alle distanze tra fabbricati.

  • Art.2043 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per la responsabilità aquiliana: la Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento richiede l'allegazione/prova del danno e del nesso causale, anche alla luce della giurisprudenza sulle fattispecie di danno in re ipsa/danno presunto.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n.33645/2022

    La Corte ha richiamato le S.U. per spiegare il paradigma del "danno in re ipsa" / "danno presunto": va individuato un nesso di causalità giuridica e la concreta perdita della possibilità di godimento; la domanda di risarcimento richiede quindi allegazioni e, se contestate, prova del danno emergente o del lucro cessante.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, commi 1-bis e 1-quater

    La sentenza dà atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza reciproca, secondo le disposizioni richiamate.

Massime di principio

  • Quando le NTA di un PRG prescrivono sia la distanza dal confine sia la distanza tra fabbricati e vietano l'aderenza, prevale la disciplina che impedisce l'operatività del principio della prevenzione: il primo fabbricato non legittima automaticamente l'edificazione in aderenza del vicino.
  • Una concessione edilizia in deroga alla distanza dal confine (art.22) non autorizza, salvo chiara previsione, la violazione del divieto di aderenza o della prescrizione della distanza tra fabbricati stabilita da altra norma delle NTA (art.15); va verificato il contenuto formale e i limiti dell'autorizzazione comunale e l'eventuale accordo tra confinanti.
  • Il valore probatorio di una concessione edilizia è rilevante ma non necessariamente prevale sulle norme urbanistiche: il giudice deve valutare compatibilità tra titolo edilizio e prescrizioni del piano e le risultanze istruttorie (CTU, documenti, attestazioni comunali).
  • Per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle distanze è necessario, oltre all'accertamento della violazione, allegare e, se contestato, provare la concreta perdita di godimento o il lucro cessante; la dottrina del "danno presunto" non annulla l'obbligo di collegare la lesione alla perdita effettiva e al nesso causale.
  • In fase di impugnazione in Cassazione i vizi di motivazione e omissione probatoria devono essere prospettati in modo circostanziato; la Corte di legittimità corregge errori di diritto ma non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice del merito.

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