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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25442/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brunelli lamentava il rigetto parziale della domanda di ammissione al passivo in quanto il curatore aveva eccepito la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, n. 2 c.c.; il Tribunale di Brescia aveva accolto l'eccezione e il ricorrente contestava: 1) la corretta applicazione della disciplina della prescrizione presuntiva al credito professionale; 2) che le dichiarazioni del curatore dovessero considerarsi ammissione idonea ad interrompere la prescrizione; 3) il rifiuto del Tribunale di considerare strumenti probatori alternativi (interrogatorio, testi) anziché il giuramento; 4) la pretesa che il curatore non fosse legittimato ad opporre la prescrizione presuntiva né che potesse essere deferito il giuramento decisorio.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso di Brunelli. Le Sezioni Unite hanno affermato principi di diritto di rilievo nomofilattico: il curatore fallimentare è legittimato ad opporre la prescrizione presuntiva (art. 2956, n. 2 c.c.) e, correlativamente, il creditore può deferire al curatore il giuramento decisorio almeno nella forma del giuramento de scientia (o de notitia). Inoltre, la Corte ha stabilito che la dichiarazione del curatore "di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno" ha gli effetti del mancato giuramento (cioè produce effetti favorevoli al creditore, come il rifiuto del giuramento), impedendo al curatore di trincerarsi sistematicamente dietro l'ignoranza. Alla luce di ciò, il Tribunale di Brescia non ha errato nel ritenere il credito prescritto in mancanza del deferimento del giuramento da parte del creditore; le censure relative alla prova testimoniale/interrogatorio e al riconoscimento di spese generali sono state ritenute infondate o inammissibili. Sono compensate integralmente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c., n. 2

    Disciplina la prescrizione presuntiva per determinati crediti (tra cui i compensi professionali). La Corte conferma l'applicabilità dell'istituto ai crediti professionali e la legittimazione del curatore a farne valere l'eccezione nel giudizio di accertamento del passivo.

  • art. 2959 c.c.

    Limita i mezzi di prova contrari alla presunzione di estinzione del debito; la Corte ricorda che il legislatore ha voluto circoscrivere i mezzi di prova e che il giuramento è lo strumento tipico riconosciuto per vincere la presunzione.

  • art. 2960 c.p.c. (nonché richiamo alla formulazione del giuramento de notitia)

    Norma tradizionalmente riferita a coniuge/eredi per il giuramento su fatti altrui; la Corte ritiene che l'elenco non debba ostacolare una estensione/analogia che consenta, nel contesto fallimentare, il deferimento del giuramento de notitia/de scientia al curatore quando è chiamato a rispondere dell'eccezione di prescrizione presuntiva.

  • art. 2739 c.c., secondo comma

    Riguarda il giuramento de scientia (conoscenza di fatti altrui). La Corte individua in tale disposizione la base normativa più lineare per ammettere che il giuramento nella forma di scientia possa essere deferito al curatore.

  • art. 2737 c.c. e art. 2731 c.c.

    Norme sul divieto di disporre del diritto e sulla confessione; la Corte distingue tra il deferimento/riferimento del giuramento e la prestazione del giuramento: esse non ostano alla prestazione del giuramento de scientia da parte del curatore, pur costituendo limiti al deferimento nel caso di soggetti che dispongono del diritto.

  • art. 2939 c.c.

    Attribuisce rilevanza al terzo interessato; la Corte lo utilizza per inquadrare il curatore come soggetto legittimato a opporre la prescrizione presuntiva in qualità di terzo interessato alla massa fallimentare.

  • art. 95 e art. 98 legge fallimentare

    Rilevano la qualità processuale del curatore nel giudizio sul passivo: il curatore può svolgere attività difensive e oppositive nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.

  • art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 6 CEDU

    Richiamate a supporto del principio di parità e ragionevolezza nella dialettica probatoria; la Corte invoca tali principi per evitare che la possibilità di eccepire la prescrizione da parte del curatore si traduca in uno squilibrio processuale se non si ammette il contraddittorio con il giuramento o si interpreta l'ignoranza del curatore come effetto neutro.

Massime di principio

  • Il curatore fallimentare è legittimato ad opporre la prescrizione presuntiva (art. 2956 n.2 c.c.) nell'accertamento del passivo.
  • Il creditore ha il diritto, davanti all'eccezione di prescrizione presuntiva, di deferire il giuramento decisorio al curatore almeno nella forma del giuramento de scientia o de notitia; il giuramento de veritate non è deferibile al curatore.
  • La dichiarazione del curatore di "non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno" è considerata dalla Corte equivalente al mancato giuramento (cioè efficace a favore del creditore come rifiuto del giuramento), quindi il curatore non può sistematicamente vincere opponendo 'ignoranza'.
  • Quando opera la prescrizione presuntiva i mezzi di prova contrari sono limitati: il giuramento (nella forma ammessa) costituisce lo strumento primario che il creditore deve utilizzare per contrastare l'eccezione; prova testimoniale o interrogatorio non sostituiscono automaticamente il giuramento.
  • Prassi difensiva consigliata per il creditore: quando il curatore eccepisce prescrizione presuntiva, deferire tempestivamente il giuramento decisorio nella forma adeguata (de scientia/de notitia) o rischiare di perdere il credito.
  • Prassi obbligata per il curatore: prima di eccepire la prescrizione presuntiva, acquisire e documentare le informazioni e i riscontri che giustificano la conoscenza di un presunto adempimento, poiché la semplice dichiarazione di ignoranza sarà trattata come mancato giuramento e penalizzerà la curatela.

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