Cassazione Penale, Sentenza n. 35398/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (anni 4, obbligo di soggiorno e cauzione €4.000). Il ricorso denunciava nullità e motivazione apparente del decreto per mancato e specifico confronto con le critiche formulate dalla Corte di cassazione nel giudizio penale (annullamento con rinvio) circa la consistenza e la verifica dei fatti storici posti a fondamento della misura; omissione di valutazione dell'effetto della riqualificazione del fatto e della relativa prognosi sulla persistenza della pericolosità sociale; valutazione generica e apodittica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancata dimostrazione dell'attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di violazione di legge consistente in omessa/superficiale motivazione. Ha censurato il decreto impugnato per avere riproposto, senza un necessario confronto analitico, i medesimi elementi indiziari e le stesse valutazioni già criticate nella sentenza di annullamento del processo penale, senza disporre né esaminare la motivazione del giudizio rescissorio di rinvio. Ha affermato che, benché il giudice di prevenzione abbia autonomia valutativa rispetto al giudizio penale, non può limitarsi a richiamare sentenze non definitive né a riproporre passivamente circostanze già ritenute carenti o dubbie dalla Corte di legittimità. Per tali ragioni il decreto è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)
Definisce la categoria della "pericolosità qualificata" e l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione per soggetti legati ad associazioni di tipo mafioso; la sentenza ricorda che l'appartenenza ai fini della prevenzione è concetto più ampio della partecipazione penale.
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
"la decisione è assunta con decreto motivato"
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte vi include anche la motivazione inesistente o apparente, richiedendo coerenza, completezza e logicità della motivazione del decreto.
Codice di procedura penale, art. 125
Obbligo di motivazione delle decisioni; la violazione o l'omissione di una motivazione adeguata integra un motivo di cassazione nel procedimento di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e c)
Motivi di cassazione relativi alla violazione di norme di diritto e alla motivazione apparente o insufficiente; invocati dai ricorrenti per denunciare la carenza motivazionale del decreto impugnato.
Codice antimafia (richiami generali agli artt. 6 e 10)
Richiamati nei motivi in relazione ai criteri e alle procedure per le misure di prevenzione, specie con riguardo alla necessità di adeguata motivazione e verifica dell'attualità della pericolosità.
Codice penale, art. 416-bis (citato nel contesto penale)
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso: la sentenza distingue l'accertamento penale di partecipazione dalla valutazione di appartenenza rilevante per la prevenzione e richiama le limitazioni nell'utilizzo di sentenze non definitive.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice ha autonomia valutativa rispetto al processo penale, ma non può semplicemente riproporre valutazioni già annullate dalla Corte di cassazione senza un confronto analitico e motivato con le censure espresse da quest'ultima.
- La motivazione del decreto di prevenzione deve essere coerente, completa e logica: la motivazione apparente (richiamo generico di fatti senza svisceramento delle critiche) integra vizio per cassazione.
- Una sentenza penale non definitiva non può essere usata acriticamente come fatto pacifico nel giudizio di prevenzione; se il giudice della prevenzione intende fondarsi su una sentenza non definitiva, occorre disporre e valutare la motivazione integrale di quella sentenza per superare specifiche critiche.
- La nozione di "appartenenza" a organizzazione mafiosa per le misure di prevenzione è più ampia di quella di "partecipazione" penale, ma la presunzione di stabilità del vincolo associativo non è assoluta e va verificata in relazione all'attualità della pericolosità, specialmente se gli elementi probatori sono datati.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli elementi storici devono essere valutati con riferimento alla loro attendibilità e alla loro rilevanza temporale; indizi datati richiedono una motivazione specifica che giustifichi la persistenza della pericolosità nel tempo.
- Quando la pericolosità è basata su indizi che la Corte di legittimità ha ritenuto insufficienti o dubbi, il giudice di prevenzione deve fornire spiegazioni concrete su come i medesimi elementi, alla luce di nuovi elementi o della motivazione del giudizio successivo, giustifichino comunque l'applicazione della misura.
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