Sentenza del 23/01/2020 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Irap - controllo dichiarazione - art. 36 bis dpr 600 del 1973 - art. 54 dpr 600 del 1973 - avviso di accertamento - necessità - non sussiste - obbligo di motivazione - necessità - motivazione in corso di giudizio - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale relativa a IRAP emessa senza che fosse stato precedentemente notificato un avviso di accertamento; il ricorrente censura la carenza di motivazione della cartella e la mancata possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La sentenza ha dichiarato illegittima la cartella esattoriale per carenza di motivazione laddove non fosse stata preceduta da avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che l'obbligo di motivazione discende dai principi di cui all'art. 3 L. 241/1990 e dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e che l'Amministrazione non può integrare la motivazione in corso di causa, perché l'obbligo è volto a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa; conseguente accoglimento del ricorso e annullamento della cartella impugnata.
Norme richiamate
Art. 7 Statuto del contribuente (L. 212/2000)
Impone all'Amministrazione l'obbligo di motivare gli atti tributari in modo da garantire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa; la motivazione non può essere integrata ex post dall'Amministrazione durante il giudizio.
Principio generale di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi da cui deriva, anche in materia tributaria, l'obbligo di fornire motivazioni congrue e sufficienti.
Disciplina i controlli sulle dichiarazioni fiscali; la pronuncia considera che le disposizioni sui controlli non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente eventuali atti di riscossione emessi senza un avviso di accertamento.
Norma collegata alle modalità di accertamento e rettifica delle dichiarazioni fiscali; il giudice rileva che tali disposizioni non possono essere interpretate in modo da svuotare l'obbligo di motivazione richiesto dallo Statuto del contribuente.
Art. 15 L.R. n. 21/2003
Richiama criteri procedurali/regionali applicabili alla materia; viene evocata in supporto del principio secondo cui gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale non preceduta da avviso di accertamento deve contenere una motivazione congrua e sufficiente: in sua mancanza è illegittima.
- L'obbligo di motivazione deriva dai principi generali di trasparenza e diritto di difesa (art. 3 L.241/1990) e dallo Statuto del contribuente (art. 7 L.212/2000); tali obblighi non sono derogabili da norme sul controllo fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria non può integrare o perfezionare la motivazione dell'atto durante il processo: eventuali integrazioni tardive sono inidonee a sanare il vizio originario.
- Se si riceve una cartella senza pregresso avviso di accertamento, verificare immediatamente la presenza e la completezza della motivazione e, se carente, proporre tempestiva impugnazione chiedendo l'annullamento.
- In giudizio puntare a dimostrare la mancanza di elementi motivazionali essenziali (sostanza del presupposto impositivo, ragioni del calcolo, riferimenti normativi e fattuali) per ottenere l'annullamento dell'atto.
- La tutela del contribuente è rafforzata: l'assenza di motivazione compromette il diritto di difesa e giustifica l'intervento del giudice a favore del ricorrente.
- Per gli operatori: adottare prassi interne che impediscano l'emissione di atti di riscossione privi di motivazione adeguata, o predisporre subito ricorso qualora ciò avvenga.
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