Sentenza n. 341/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'iscrizione nella White List prefettizia, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo dell'iscrizione nella White List, adottato per ritenuto pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché gli atti istruttori del Gruppo Interforze e gli ulteriori atti connessi. Ha dedotto, in particolare, violazione della disciplina sulle informazioni antimafia e sulla White List, eccesso di potere per sviamento, falso supposto di fatto, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del contraddittorio e dei principi di buon andamento, fiducia e leale collaborazione. La ricorrente ha contestato la rilevanza di parentele e frequentazioni del legale rappresentante, risalenti condanne o deferimenti non seguiti da procedimenti penali, il sequestro preventivo relativo a un'indagine per dichiarazione fraudolenta, una pregressa partecipazione societaria dismessa, nonché rapporti commerciali di modesto importo, sostenendo che tali elementi, considerati singolarmente e nel loro complesso, non dimostrassero la permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata. Con motivi aggiunti, dopo avere preso visione del verbale del Gruppo Interforze, ha riproposto le censure e dedotto anche l'omessa valutazione della documentazione prodotta in sede procedimentale per dimostrare la regolarità delle operazioni commerciali. In via subordinata ha prospettato il contrasto della disciplina applicata con la Costituzione e la CEDU, chiedendone la disapplicazione o la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo fondati il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione e assorbendo le ulteriori censure. Ha affermato che l'informazione antimafia e il diniego di iscrizione nella White List hanno natura preventiva e devono fondarsi su un quadro indiziario fattuale composto da elementi gravi, precisi e concordanti, idonei, secondo la regola del più probabile che non, a sostenere la prognosi di permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata. Il sindacato giurisdizionale può accedere pienamente ai fatti rivelatori del pericolo. Nel caso concreto, gli elementi valorizzati dalla Prefettura — risalenti condanne e deferimenti, lontani rapporti di parentela, frequentazioni datate, un procedimento con sequestro preventivo, una partecipazione societaria dismessa e limitati rapporti commerciali — non risultavano, né atomisticamente né nella loro valutazione complessiva, sufficientemente precisi e concordanti per dimostrare il pericolo di condizionamento mafioso. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 84, 91 e 93 ss. d.lgs. 159/2011
La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa deve fondarsi su un quadro indiziario fattuale adeguato, valutato secondo la regola del più probabile che non, e deve essere sorretta da istruttoria e motivazione congrue.
art. 1, commi 52 ss. l. 190/2012
Disciplina l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione nella White List, la cui negazione produce effetti preclusivi rispetto alle attività interessate dalla normativa antimafia.
D.P.C.M. 18 aprile 2013
Disciplina gli elenchi prefettizi degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
D.P.C.M. 24 novembre 2016
Richiamato quale atto modificativo della disciplina della White List.
Richiamato con riferimento al preavviso di rigetto e alle osservazioni presentate dall'impresa nel procedimento.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento prefettizio.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa.
art. 41 Cost.
La tutela della libera iniziativa economica impone che le misure antimafia preventive non siano fondate su elementi meramente generici o arbitrari, ma su un quadro indiziario adeguato.
art. 5-bis d.l. 74/2012, convertito dalla l. 122/2012
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina applicabile alla White List e alle misure antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti e dei soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il diniego di iscrizione o di rinnovo nella White List, in quanto misura preventiva antimafia, deve fondarsi su un quadro indiziario fattuale idoneo a dimostrare, secondo la regola del più probabile che non, il pericolo di infiltrazione mafiosa e di condizionamento delle scelte o degli indirizzi gestionali dell'impresa.
- Gli elementi posti a base della valutazione prefettizia devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione complessiva deve essere organica e coerente e non può ridursi alla mera sommatoria di circostanze generiche, risalenti o prive di concreto collegamento con l'impresa.
- Parentele, frequentazioni, condanne risalenti, deferimenti non seguiti da procedimento penale, procedimenti cautelari e rapporti commerciali di modesta entità non sono, isolatamente o congiuntamente, sufficienti a giustificare il diniego antimafia quando non evidenzino concretamente l'influenza della criminalità organizzata sull'attività e sulle scelte dell'impresa.
- Il giudice amministrativo esercita un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo di infiltrazione mafiosa e può annullare il provvedimento prefettizio quando l'istruttoria e la motivazione non consentano di ricostruire una prognosi ragionevole, fondata sulla regola del più probabile che non.
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