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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23962/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano il trustee di un trust, la società che aveva acquistato successivamente l'immobile e, in origine, il trust/veicolo societario di riferimento, chiedendo di dichiarare la nullità dell'istituzione di un trust successivo e del conseguente trasferimento di un appartamento di Milano, poi venduto a una società terza e infine colpito da sequestro e confisca penale. In primo grado la domanda era stata dichiarata improcedibile/inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo era divenuta irrevocabile la confisca dell'immobile, ormai acquisito al patrimonio dello Stato. In appello la decisione era stata confermata; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società chiamata iussu iudicis in primo grado, che doveva partecipare anche al giudizio di appello quale litisconsorte necessario processuale; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe anticipato indebitamente l'esito di un distinto giudizio penale/incidente di esecuzione sulla revoca della confisca, mentre l'interesse ad agire sarebbe stato attuale per rimuovere l'apparente titolarità del bene in capo ai convenuti; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2652 n. 6 c.c. perché, a detta del ricorrente, la Corte aveva erroneamente ritenuto opponibile allo stesso la confisca sulla base della priorità della trascrizione del sequestro rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, senza considerare il quinquennio previsto dalla norma sulla trascrizione della domanda di nullità relativa ad atti nulli. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la società terza chiamata in primo grado, avendo partecipato al giudizio di prime cure, doveva necessariamente essere evocata anche in appello; la sua mancata partecipazione integrava violazione dell'art. 331 c.p.c. rilevabile d'ufficio. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti della società pretermessa e riesamini la controversia. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti. La decisione di merito sulla opponibilità della confisca e sull'interesse ad agire non è stata quindi definitivamente risolta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all'interesse ad agire, contestato dal ricorrente ma non deciso nel merito per assorbimento dei motivi successivi all'accoglimento del primo mezzo.

  • art. 107 c.p.c.

    la chiamata del terzo iussu iudicis determina un litisconsorzio necessario processuale che impone la partecipazione del terzo anche nel giudizio di impugnazione, salvo estromissione con la sentenza di merito.

  • art. 331 c.p.c.

    in presenza di litisconsorzio necessario processuale, l'appello deve essere notificato e il contraddittorio integrato nei confronti di tutte le parti del primo grado; la violazione è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere una preclusione alla deduzione della nullità; la Corte, però, ha fondato la decisione sulla rilevabilità d'ufficio della violazione del contraddittorio.

  • art. 2652, n. 6, c.c.

    invocato dal ricorrente come norma che, nei conflitti relativi a acquisti da titolo nullo, richiede la trascrizione dell'atto e il decorso di cinque anni; la censura non è stata esaminata per assorbimento.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 676 c.p.p.

    menzionato dal ricorrente quale sede dell'incidente di esecuzione per la revoca della confisca; la censura è stata assorbita.

  • art. 2447-bis c.c.

    richiamato in fatto quale base normativa dell'istituzione del trust/fondo segregato utilizzato per la destinazione del bene immobile.

  • art. 1, comma 199, L. 228/2012

    menzionato nella requisitoria del P.M. come possibile base di competenza del Tribunale misure di prevenzione; non oggetto di decisione della Corte.

Massime di principio

  • Quando un terzo è stato chiamato in giudizio dal primo giudice su iniziativa officiosa, la sua presenza configura un litisconsorzio necessario processuale: l'impugnazione proposta senza evocarlo determina la nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 331 c.p.c.
  • La violazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche se la parte che la deduce vi abbia in qualche modo dato causa.
  • In presenza di nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, la cassazione deve rinviare al giudice di merito affinché la causa sia riesaminata dopo l'integrazione delle parti pretermese.
  • Le questioni sulla titolarità del bene, sull'interesse ad agire e sull'opponibilità di una confisca o di un acquisto a titolo originario non possono essere definite se il giudizio di appello è viziato per mancata partecipazione di tutte le parti necessarie del primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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