Cassazione Civile, Ordinanza n. 25885/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Una società aveva prestato fideiussione a garanzia dei debiti di una società verso un ente pubblico; i soci della debitrice avevano assunto un obbligo di controgaranzia verso la garante. Dopo l'escussione della fideiussione e il pagamento da parte della garante, quest'ultima aveva convenuto in giudizio i soci per ottenere il rimborso di quanto corrisposto. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello i soccombenti avevano dedotto principalmente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo di non aver mai ricevuto ritualmente l'atto né l'ordinanza conclusiva, e di avere in ogni caso ceduto le quote sociali prima dell'escussione della garanzia. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo che la relata di notifica facesse piena prova fino a querela di falso anche della correttezza dell'indirizzo e della residenza del destinatario. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale impostazione: un motivo contestava l'affermazione secondo cui occorresse la querela di falso per provare la nullità della notifica; un secondo motivo riproponeva la medesima doglianza; un terzo deduceva omesso esame di fatti decisivi. Per uno dei ricorrenti, tuttavia, la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica illustrazione dei fatti e dell'interesse, mentre per l'altro è stata ritenuta fondata la doglianza sulla necessità della querela di falso, perché la relata non fa fede privilegiata sulla effettiva residenza del destinatario, trattandosi di circostanza superabile con prova contraria, anche mediante certificazione anagrafica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di uno dei due ricorrenti, condannandolo alle spese e al contributo unificato aggiuntivo; ha invece accolto il ricorso dell'altro ricorrente limitatamente al motivo relativo alla notificazione, ha cassato la sentenza d'appello in parte qua e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché riesamini nel merito l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, escludendo la necessità della querela di falso. Le spese del giudizio di legittimità relative al ricorso accolto sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
norma che ha introdotto il procedimento sommario di cognizione, richiamata come rito del giudizio di primo grado promosso dalla garante
norma che disciplina l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione
richiamato per affermare che l'appello è ammissibile quando l'eventuale accoglimento del vizio di rito comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice
richiamato per la medesima regola sulla rimessione al primo giudice in caso di nullità processuali specifiche
richiamato quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione per insufficiente esposizione dei fatti e dell'interesse sotteso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
evocato indirettamente nel ragionamento sull'onere di provare che l'indirizzo indicato non corrispondeva alla residenza effettiva
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese processuali
Massime di principio
- La relata di notificazione fa fede privilegiata solo delle attività compiute dall'ufficiale notificatore e non anche della veridicità della residenza effettiva del destinatario o della correttezza sostanziale dell'indirizzo indicato dal notificante.
- La circostanza che la notificazione sia stata eseguita presso l'indirizzo indicato in relata integra una mera presunzione di corrispondenza tra quel luogo e la residenza effettiva del destinatario, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di querela di falso.
- Quando l'appello deduce soltanto vizi di rito avverso una decisione sfavorevole anche nel merito, è ammissibile se l'eventuale fondatezza del vizio imporrebbe la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; altrimenti è inammissibile nei limiti di quel profilo.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e riferibile alla posizione del singolo ricorrente: la doglianza è inammissibile se non chiarisce in modo adeguato i fatti rilevanti e l'interesse processuale sotteso.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura si pone fuori dalla ratio decidendi della sentenza impugnata o pretende una nuova valutazione di questioni già superate dal decisum di merito.
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