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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32020/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni da lui avanzata nei confronti della società resistente, domanda fondata in via principale sull'art. 2051 c.c. e in subordine sull'art. 2043 c.c. La lite era originata da una contestazione relativa a una fattura e alla pretesa mancata o inadeguata risposta della società al disconoscimento della stessa da parte del ricorrente. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati sette motivi: 1) omessa o insufficiente risposta della società rispetto al disconoscimento della fattura; 2) e 4) violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. per difetto di nesso causale tra inadempimento e danno; 5) violazione degli artt. 1 e 24 l. n. 481/1995, senza però chiarire la concreta incidenza di tali norme e la loro deduzione nei gradi di merito; 6) violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., ridotta a mero dissenso rispetto alla valutazione di insussistenza dell'inadempimento; 7) violazione dell'art. 2697 c.c., ma in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La Corte ha rilevato anche la mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata e la tardività del ricorso rispetto al termine breve, oltre a forti carenze di specificità dei motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità per tardività rispetto al termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c. e per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., ma ha affermato che, nel concorso tra improcedibilità e inammissibilità, prevale la prima. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    indicata dal ricorrente come base principale dell'azione risarcitoria; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità per l'esito processuale pregiudiziale.

  • art. 2043 c.c.

    indicata dal ricorrente in via subordinata a fondamento della domanda risarcitoria; non esaminata nel merito per improcedibilità.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel ricorso come parametro di buona fede oggettiva e correttezza, ma i motivi sono ritenuti generici e non specifici.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel ricorso come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza adeguata specificazione della violazione concreta.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso causale tra inadempimento e danno; la Corte rileva il difetto di specificità del motivo rispetto alla fattispecie concreta.

  • artt. 1 e 24 l. n. 481 del 1995

    richiamati nel ricorso, ma senza chiarire la loro concreta incidenza nella controversia né la loro deduzione nei giudizi di merito.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1453 c.c. per contestare l'insussistenza dell'inadempimento; il motivo è qualificato come mero dissenso dalla motivazione del giudice di merito.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1218 c.c. in modo non specifico, senza critica idonea della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare erronea valutazione della prova, ma il motivo è in realtà una diversa lettura del materiale istruttorio, non una vera censura dell'onere della prova.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiede un'esposizione chiara e specifica dei fatti di causa; la Corte ne ravvisa la violazione per la frammentarietà e disarticolazione del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    impone il deposito della copia notificata della sentenza impugnata; la sua omissione determina improcedibilità.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiama il termine breve per proporre l'impugnazione; il ricorso è stato proposto oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso secondo il rito camerale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del consigliere relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata, quando richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Se ricorrono insieme improcedibilità e inammissibilità, il giudice di legittimità deve dichiarare la prima, poiché l'esame del ricorso non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti di causa e i motivi con specificità e chiarezza; motivi generici, frammentari o meramente assertivi sono inidonei ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
  • La censura che si risolva in un mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito o in una diversa lettura del materiale istruttorio non integra, di per sé, una valida denuncia di violazione di legge o di vizio denunciabile in cassazione.
  • La deduzione di violazioni di norme sostanziali deve essere accompagnata dall'indicazione della concreta incidenza della norma sulla fattispecie e sul percorso decisorio dei giudici di merito; in difetto, il motivo è privo di specificità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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