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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34660/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Alcuni garanti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento, in favore della società assicuratrice, della somma da questa anticipata in rivalsa dopo essere stata escussa dal creditore garantito. Gli opponenti contestavano la pretesa sostenendo, da un lato, che l'escussione fosse avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente inefficacia della garanzia, e, dall'altro, l'inesistenza del credito vantato. Il tribunale respingeva l'opposizione; in appello la corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, comunque, riteneva corretta anche nel merito la decisione di primo grado sul rilievo tardivo dell'eccezione di decadenza/inefficacia della fideiussione. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto l'appello non specifico, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla durata massima della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto o comunque riportato il contenuto della motivazione della sentenza d'appello censurata, impedendo così il controllo sulla correttezza della declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Il secondo motivo, riferito al merito, è stato dichiarato assorbito perché la mancata valida censura della ratio decidendi pregiudiziale rendeva definitiva l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    richiamato quale norma posta a fondamento dell'eccezione di inefficacia/decadenza della garanzia per mancata tempestiva escussione del fideiussore; il ricorso però non viene deciso nel merito di tale profilo

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere una specifica critica alla decisione impugnata; in cassazione la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve riportare il contenuto della motivazione censurata, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del primo motivo, diretto a denunciare violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo sul preteso omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme a titolo sanzionatorio per lite ritenuta meritevole di tale statuizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione una sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità deve riprodurre o quantomeno riassumere in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, così da consentire il controllo sulla effettiva violazione dell'art. 342 c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Quando una sentenza d'appello è sorretta da una ratio decidendi pregiudiziale di rito, la mancata valida censura di tale ratio rende assorbiti i motivi diretti contro il merito, poiché l'eventuale accoglimento di questi ultimi non potrebbe comunque rimuovere la statuizione di inammissibilità.
  • La specificità dei motivi di appello non va affermata in astratto, ma va verificata con riferimento alla concreta critica rivolta alla decisione di primo grado; tuttavia, in cassazione, tale verifica presuppone che il ricorrente indichi in modo autosufficiente il contenuto della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese, oltre alle eventuali sanzioni processuali previste per la proposizione di un ricorso ritenuto infondato o abusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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