Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32607/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava ad annullare la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello per la mancata notificazione corretta del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza (fissata originariamente il 19/03/2020 e rinviata al 12/11/2021). La notifica del provvedimento di rinvio, adottato fuori udienza l'11/04/2020, era stata inviata esclusivamente via PEC al difensore d'ufficio dell'imputato, che però non era il difensore di fiducia né l'eletto domiciliatario, violando la disciplina speciale prevista dall'art. 83, comma 14, del d.l. n.18/2020 (misure urgenti per l'emergenza Covid-19) che stabilisce la domiciliazione presso il difensore di fiducia e prevede regole diverse per il difensore d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la notifica del rinvio presso il difensore d'ufficio, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 161, comma 4, c.p.p., e in violazione dell'art. 83, comma 14, d.l. n.18/2020, è invalida. Tale invalidità configura una nullità di regime intermedio che, essendo stata eccepita nei termini (prima della deliberazione della sentenza del grado successivo), incide a catena sulle sentenze di primo e secondo grado. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata della Corte d'appello che la sentenza del Tribunale di Pescara del 12/11/2020, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 482 cod. pen. e art. 477 cod. pen.

    Norme penali relative al fatto per cui l'imputato era stato condannato (reati contestati). Citazione per indicare l'oggetto del processo, non direttamente rilevanti alla questione processuale sulla notifica.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n.18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n.27), comma 14

    Norma emergenziale che dispone la domiciliazione 'ex lege' presso il difensore di fiducia per notifiche e comunicazioni relative agli atti adottati in forza del decreto. La Corte ha interpretato che tale disposizione vale solo quando l'imputato abbia un difensore di fiducia con mandato fiduciario; non si estende automaticamente al difensore d'ufficio, per il quale continuano a valere le regole ordinarie di notifica.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede i presupposti perché la notifica al difensore possa valere come notificazione all'imputato (es. elezione di domicilio). La Corte ha rilevato che tali presupposti non sussistevano nel caso in esame, quindi la notifica al difensore d'ufficio non poteva sostituire quella all'imputato.

  • art. 179, comma 1, lett. a) e art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norme invocate nel motivo di ricorso relative alla nullità e ai mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di nullità della notifica ai sensi della disciplina sulle nullità processuali.

  • art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Principi sui termini e sui modi di eccezione delle nullità. La Corte ha qualificato la nullità come di regime intermedio sanabile solo se non dedotta nei termini; nel caso è stata eccepita tempestivamente, per cui è stata rilevata e ha comportato l'annullamento delle sentenze.

  • decreti-legge emergenziali (d.l. 8 marzo 2020, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, d.l. n.105/2021)

    Quadro normativo emergenziale richiamato per il regime speciale delle notifiche e per le regole procedurali introdotte durante la pandemia. La Corte ha operato una lettura coerente che distingue le norme derogatorie (domiciliazione presso difensore di fiducia) dalle regole ordinarie per il difensore d'ufficio.

Massime di principio

  • La domiciliazione 'ex lege' prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 vale solo se l'imputato ha un difensore di fiducia con mandato; le notifiche inviate esclusivamente al difensore d'ufficio non sostituiscono automaticamente la notifica all'imputato salvo che sussistano i presupposti ordinari (es. elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p.).
  • L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione di nuova udienza, nei casi di rinvio d'ufficio per emergenza, integra una nullità di regime intermedio: va eccepita nei termini (prima della deliberazione della sentenza del grado successivo) per produrre effetti. Se tempestivamente dedotta, può comportare l'annullamento anche delle sentenze dei gradi inferiori.
  • Nei procedimenti durante l'emergenza (misure speciali), il giudice e la cancelleria devono verificare distintamente se il destinatario della PEC è un difensore di fiducia o un difensore d'ufficio e procedere alle notifiche secondo la norma applicabile; la mancata distinzione può determinare nullità rilevanti.
  • Per l'imputato e il difensore è strategico comunicare ed eleggere chiaramente domicilio e/o assicurarsi che le comunicazioni importanti siano ricevute (iscrizione PEC del difensore di fiducia, conferimento esplicito del mandato), specie nel periodo di misure emergenziali.
  • In caso di nullità di notifica di provvedimenti di rinvio, se l'eccezione è sollevata nei termini processuali, la possibilità di sanatoria è preclusa e la correzione richiede la rinnovazione del giudizio avanti al giudice competente indicato dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.