Cassazione Civile, Ordinanza n. 24920/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società bancaria aveva impugnato il parziale diniego di rimborso IVA 1990, limitatamente agli interessi maturati su un credito IVA della società incorporata, sostenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente escluso dal computo il periodo tra la notificazione della richiesta di documenti e la consegna della documentazione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato sia l'ammissibilità dell'impugnazione sia la quantificazione degli interessi, ritenendo non provata la regolare notificazione della richiesta documentale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, assumendo l'inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente perché non vi sarebbe stato un vero diniego impugnabile e perché avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente il precedente provvedimento di sospensione del rimborso del 26 febbraio 2007; (2) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando la CTR per avere ritenuto nulla la notificazione della richiesta di produzione documentale per asserita carenza di indicazioni nell'avviso di ricevimento, nonostante la raccomandata fosse stata consegnata al domicilio della destinataria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'apprezzamento della CTR circa l'esistenza di un diniego espresso e tempestivamente impugnato: il provvedimento del 16 maggio 2007 aveva infatti negato in parte il rimborso degli interessi, sicché il ricorso della contribuente era ammissibile; inoltre il richiamato provvedimento del 26 febbraio 2007 non era stato trascritto né prodotto e, per quanto trascritto, sembrava avere natura meramente interlocutoria. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notificazione a mezzo posta dell'atto tributario spedito direttamente dall'Ufficio si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e non richiede l'indicazione, nell'avviso di ricevimento, delle generalità del consegnatario né altre formalità ulteriori; pertanto la CTR ha errato nel ritenere non provata la rituale notifica della richiesta documentale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario; il diniego parziale di rimborso è atto autonomamente impugnabile.
Il ricorso avverso l'atto impositivo/rifiuto deve essere proposto nel termine di decadenza di 60 giorni dalla notificazione.
Per la notificazione degli atti tributari si applicano le regole proprie della notifica eseguita a mezzo posta dall'Ufficio, senza formalità ulteriori non previste.
La ripartizione dell'onere probatorio non consente di dichiarare nulla o inesistente la notifica quando la consegna al domicilio del destinatario risulti perfezionata secondo le regole applicabili.
La dichiarazione diretta a una persona si presume conosciuta quando perviene all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa prova della consegna al domicilio e della relazione tra destinatario e consegnatario per gli accertamenti compiuti dall'ufficiale postale.
Per le notificazioni a mezzo posta eseguite direttamente dall'Ufficio si applicano le norme sul servizio postale ordinario, non quelle previste per la notifica dell'ufficiale giudiziario.
artt. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001
Regolano la consegna del plico raccomandato; non impongono l'indicazione delle generalità del consegnatario nell'avviso di ricevimento.
Cass. Sez. 5, sent. n. 23157/2020
Richiamata come precedente diverso, relativo al rimborso parziale senza riserve, ritenuto non sovrapponibile al caso deciso.
Cass. Sez. 5, sent. n. 29642/2019
Conferma che, nella notifica a mezzo posta dell'atto tributario spedito direttamente dall'Ufficio, valgono le regole del servizio postale ordinario.
Cass. Sez. 1, ord. n. 1686/2023
Richiamata per ribadire il principio secondo cui la notifica a mezzo raccomandata si perfeziona con la consegna al domicilio del destinatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario il provvedimento che riconosce solo in parte il rimborso richiesto integra, per la parte non soddisfatta, un diniego impugnabile, purché dall'atto emerga una chiara manifestazione di volontà negativa dell'Ufficio.
- La tempestività del ricorso va verificata rispetto al diniego effettivamente emanato e notificato; un precedente atto meramente interlocutorio o sospensivo non assume di per sé natura di rifiuto impugnabile se non contiene un diniego espresso o tacito del rimborso.
- La notifica a mezzo posta di un atto tributario spedito direttamente dall'Ufficio si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario; non è richiesta, a pena di nullità, l'indicazione nell'avviso di ricevimento delle generalità del consegnatario o ulteriori formalità non previste dalla legge.
- L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova degli accertamenti compiuti dall'ufficiale postale circa la consegna del plico e la relazione tra consegnatario e destinatario, salvo specifica prova contraria.
- La presunzione di conoscenza dell'atto opera quando la dichiarazione perviene all'indirizzo del destinatario, e il destinatario può superarla solo provando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
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